Manovra correttiva, le previsioni in materia di albi e di libere professioni

Redazione 29/06/11
La bozza di manovra, domani all’esame del Governo, contiene novità “rivoluzionarie” in tema di liberalizzazione dell’esercizio professionale e di tenuta degli albi.

Riportiamo di seguito lo stralcio dalla bozza di decreto legge che domani potrebbe essere varato dall’esecutivo.

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Bozza di manovra correttiva
(per il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011)

Decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

(…)

14. Liberalizzazioni e sviluppo

Articolo 1

Principio di libertà d’impresa

1. L’accesso alle professioni e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

2. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle professioni devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

Articolo 2

Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni

1. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni previste dall’ordinamento vigente, diverse da quelle di architetto, ingegnere, avvocato, notaio, farmacista, autotrasportore, sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

2. Il termine “restrizione’”, ai sensi del comma 1, comprende :

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio delle professioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica ;

c) il divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;

d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione;

e) il divieto di esercizio della professione in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell’esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell’esercizio della professione attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;

h) l’imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie;

i) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante

l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

  1. l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.

3. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 2 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. Singole professioni possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione

delle restrizioni disposta ai sensi del comma 1; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 2, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa.

Articolo 3

Eliminazione dei requisiti ingiustificati relativi all’autorizzazione preventiva all’esercizio di una professione

1. L’obbligo di autorizzazione preventiva per l’esercizio di professioni diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, in cui la concessione di tale autorizzazione dipende dalla presenza di presupposti giuridici che l’amministrazione ha il dovere di stabilire in modo obiettivo, è abrogato quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto; fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la professione può pertanto essere liberamente esercitata allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di comunicazione di inizio dell’attività professionale, accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell’attività con le correnti disposizioni normative. L’autorità può vietare l’esercizio della professione, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazioni, se i presupposti legali non sono soddisfatti o se sulla base delle informazioni presentate non sembrano essere soddisfatti.

2. Alcune professioni possono essere esentate dalle previsioni del comma 1, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, fatto salvo il principio di proporzionalità, un prevalente interesse pubblico richieda il mantenimento delle precedenti disposizioni normative.

Redazione

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