Il caso in esame, riguardava due conviventi. l’ uomo condannato dal Tribunale territoriale per maltrattamenti familiari ex art. 572 c. p. a carico dell’ ex convivente, proponeva ricorso in Cassazione.
Il reato ipotizzato ex art. 572 c.p. si compone dell’elemento oggettivo che trova fondamento nn soltanto nell’ interesse dello stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche nella difesa del soggetto passivo alla propria integrita’ fisica e morale e dall’ elemento soggettivo inteso quale dolo generico consistente nella coscienza e volonta’ di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in maniera continuativa e abituale.
La Suprema Corte con sentenza n. 31121 del 15 luglio 2014 conferma il giudizio di primo grado, e sulla questione ha cosi disposto: ” sussiste il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p tutte le volte che la relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà”.
Includendovi non solo quelle legate all’ autore della condotta da una relazione stabile ( matrimonio) che presenta le caratteristiche monogamica del vincolo, ma tutte le relazioni che implicano l’ insorgenza di sentimenti di solidarieta’ e doveri di assistenza morale e materiale assimilabile a quelli di un nucleo familiare.
L’ intento del legislatore e’ quello di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l’occasione e la “vittima” di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti”.
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