ai genitori nel corso delle analisi prenatali. Così hanno stabilito i giudici della Cassazione civile con la sentenza n. 9251/2017.
I genitori di un minore nato privo della mano sinistra si rivolgono al Tribunale di Monza per chiedere, in proprio e come rappresentanti del figlio, il risarcimento dei danni dovuta alla mancata informazione di tale malformazione, che avrebbe dovuto essere loro comunicata con l’ecografia morfologica fatta nel corso della 21° settimana di gravidanza.
Il Tribunale di Monza respinge la richiesta e tale decisione viene confermata anche dalla Corte di Appello di Milano.
I genitori si rivolgono quindi alla Corte di Cassazione che espone quanto segue:
- in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, come nel caso in questione, il genitore che agisce per il risarcimento del danno deve provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza, ricorrendone le condizioni di legge,
- a tal fine gli elementi di prova possono consistere in un consulto medico finalizzato a conoscere: lo stato di salute del nascituro; le eventuali precarie condizioni psico-fisiche della madre; le sue precedenti manifestazioni di pensiero favorevoli alla scelta abortiva. Sul medico grava invece l’onere di provare che comunque la donna non avrebbe abortito,
- la legge sulla interruzione volontaria di gravidanza dispone che dopo i novanta giorni, può essere compiuta esclusivamente quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a malformazioni del nascituro, che determino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna; pertanto, le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano solo se possono provocare un danno alla salute della gestante e non in sé e per sé considerate con riferimento al nascituro.
I Giudici di merito hanno correttamente valutato che la mancanza della mano sinistra non è idonea ad incidere sulla salute e sulla vita della madre e, al contempo, la mancanza della mano non può essere considerata come una rilevante anomalia o malformazione.
Per tutte queste ragioni anche la Corte di Cassazione respinge il ricorso.
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