La Manovra ha infatti esteso al 2021 le disposizioni già previste dal Decreto “Cura Italia”, in sintesi:
- Equiparazione dei periodi di quarantena / permanenza domiciliare alla malattia ordinaria;
- Periodi di assenza dei lavoratori fragili equiparati al ricovero ospedaliero;
- Smart working come forma ordinaria di esecuzione della prestazione per i lavoratori fragili.
Dietro a quanto disposto dalla Legge di bilancio c’è lo scopo di garantire una serie di tutele anche nel 2021 in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica COVID-19. La stessa emergenza che aveva giustificato le disposizioni del Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ricorda il messaggio INPS, le tutele non sono estese agli iscritti alla Gestione separata come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.
Analizziamo nel dettaglio le novità.
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Malattia Inps per lavoratori in quarantena
L’articolo 1 comma 484 della Legge numero 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) ha eliminato, dal 1º gennaio 2021, l’obbligo da parte del medico curante di indicare sul certificato di malattia gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena ovvero alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
La novità in parola viene introdotta modificando quanto previsto dal Decreto “Cura Italia” (articolo 26 D.l. numero 18/2020). La norma prevedeva infatti che i periodi di quarantena o in permanenza domiciliare dei dipendenti privati fossero equiparati alla malattia, senza tuttavia concorrere al superamento del periodo di comporto.
Al tempo stesso, l’articolo 26 imponeva ai medici di indicare nel certificato telematico di malattia da inviare all’INPS, gli estremi del provvedimento con cui era stata disposta la quarantena o la permanenza domiciliare. Obbligo, quest’ultimo, soppresso dalla Manovra 2021 a decorrere dallo scorso 1º gennaio.
Malattia Inps: comporto
Le aziende, lo ricordiamo, in presenza di eventi di malattia sono tenute a mantenere in forza il lavoratore per un periodo di tempo (cosiddetto “comporto”) stabilito dalla legge, dai CCNL ovvero, in mancanza di questi, dagli usi.
La legge, eccezion fatta per condizioni di maggior favore da parte dei contratti collettivi, fissa il comporto per i soli impiegati in misura pari a:
- 3 mesi, se l’anzianità di servizio in azienda non supera i 10 anni;
- 6 mesi, nel caso in cui la permanenza in azienda superi i 10 anni.
Nel caso degli operai, al contrario, la materia è completamente affidata ai contratti collettivi.
Malattia Inps: novità per i lavoratori fragili
La Legge numero 178 interviene anche sul tema della tutela dei lavoratori fragili, anch’essa introdotta dal Decreto “Cura Italia”. Il D.l. numero 18 individuava i lavoratori fragili (articolo 26 comma 2) nei dipendenti pubblici e privati:
- Affetti da handicap in situazione di gravità;
- In possesso di documentazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche ovvero terapie salvavita.
I periodi di assenza dei dipendenti (pubblici e privati) appena citati, prescritti dalle competenti autorità sanitarie ovvero dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, erano equiparati al ricovero ospedaliero.
L’arco temporale di applicazione della tutela interessava gli eventi verificatisi nel periodo 17 marzo 2020 – 15 ottobre 2020.
Tale disposizione comportava inoltre, per i dipendenti privati, il diritto alla tutela economica INPS, oltre all’integrazione a carico azienda se prevista dal contratto collettivo applicato.
A seguito di quanto disposto dalla Legge di bilancio, la protezione nei confronti dei lavoratori fragili viene reintrodotta dal 1º gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Malattia Inps: ricovero ospedaliero e tutela economica
Ricordiamo che i dipendenti privati cui spetta la copertura economica INPS per i periodi di malattia sono:
- Operai e categorie assimilate (oltre a lavoratori a domicilio) per le aziende inquadrate ai fini previdenziali nel settore industria;
- Operai e categorie assimilate, lavoratori a domicilio e impiegati per le aziende del settore commercio;
- I lavoratori salariati del settore credito e assicurazioni;
- Operai, braccianti fissi, salariati fissi, compartecipanti e piccoli coloni per le aziende dell’agricoltura.
I destinatari della tutela economica INPS hanno diritto di ricevere, per i periodi di assenza dal lavoro a seguito di ricovero ospedaliero, un’indennità a carico dell’Istituto calcolata in misura pari al:
- 20% della Retribuzione media giornaliera (RMG) dal 4º al 20º giorno di ricovero;
- 26,66% della RMG dal 21º giorno.
I primi tre giorni di assenza sono invece interamente a carico dell’azienda.
Per tutti i lavoratori esclusi dalla copertura INPS i periodi di malattia sono retribuiti dal datore di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL applicato.
Smart working per i lavoratori fragili
Il Messaggio Inps numero 171, sempre sul tema dei lavoratori fragili, affronta la novità contenuta all’articolo 1 comma 481 della Manovra 2021.
La legge numero 178 ha infatti prorogato dal 1º gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 la previsione di cui al comma 2-bis del “Cura Italia”. Tale disposizione stabiliva nel periodo 16 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, lo svolgimento dell’attività lavorativa secondo la modalità dello smart working, a beneficio dei lavoratori fragili, eventualmente:
- Attribuendo mansioni diverse purché comprese nella stessa categoria o area di inquadramento;
- In alternativa, ricorrendo a corsi di formazione professionale anche da remoto.
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