Cerchiamo di analizzare la questione nel dettaglio, partendo dal presupposto che la malattia prevale sempre sulle ferie. L’evento morboso iniziato prima o durante il periodo di riposo lo interrompe fino alla guarigione del dipendente. Resta da capire se al termine della malattia il lavoratore potrà godere delle ferie residue o posticiparle ad un altro momento, ma analizzeremo anche questo aspetto.
Partiamo dal principio.
Malattia e ferie: chi prevale
La malattia prevale sempre sulle ferie:
- Sia nel caso in cui l’evento morboso si verifichi prima delle ferie;
- Sia nel caso in cui la malattia sopraggiunga mentre il dipendente è in ferie.
Naturalmente perché l’evento sia convertito in malattia è necessario rispettare gli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dagli usi per il verificarsi degli episodi morbosi.
Cosa accade al termine della malattia
Quando termina la malattia il dipendente può godere delle ferie o no? Sul punto è opportuno distinguere. Se l’evento morboso si è verificato prima dell’inizio delle ferie e si è protratto durante le stesse:
- Se trattasi di ferie già programmate ed approvate dall’azienda il dipendente è in malattia fino alla guarigione e potrà godere delle ferie in questione in un momento successivo;
- Se trattasi di ferie collettive, una volta guarito il dipendente potrà godere delle ferie restanti e recuperare quelle residue in un secondo momento.
Al contrario, se la malattia si manifesta durante le ferie ne è sospeso il godimento e l’evento si qualifica come malattia a condizione che si rispettino (come ricordato sopra) gli obblighi di comunicazione all’INPS e al datore di lavoro.
A questo punto vediamo nel dettaglio come deve comportarsi il dipendente in caso di malattia.
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Comunicazione malattia all’azienda
Il dipendente deve comunicare tempestivamente all’azienda il verificarsi della malattia. Tempistiche precise possono essere fissate da:
- Contratto collettivo applicato;
- Contratto aziendale;
- Regolamenti interni.
Il dipendente che non comunichi la malattia entro il termine previsto può incorrere in sanzioni se tale condotta è prevista dal codice disciplinare.
Contratti e regolamenti possono altresì richiedere particolari modalità di comunicazione, come telefonata o messaggio di posta elettronica.
Malattia durante le ferie: la visita medica
Il dipendente deve sottoporsi a visita medica e farsi rilasciare apposito certificato medico. La visita medica dev’essere effettuata da:
- Medico curante anche non appartenente al Servizio sanitario nazionale se la malattia ha durata pari o inferiore a 10 giorni ovvero fino alla seconda assenza nell’anno solare;
- Medico curante appartenente al Servizio sanitario nazionale se la malattia ha durata superiore a 10 giorni ovvero dal terzo evento di malattia nell’anno solare.
=> Malattia e assenza da lavoro, cosa fare: la guida Inps <=
Documentazione necessaria in caso di malattia
A seguito della visita il medico redige:
- Certificato di diagnosi (per il lavoratore) con l’indicazione della data di inizio e fine malattia oltre alle cause della stessa;
- Attestato di malattia (per l’azienda) riportante solo la data di inizio e fine malattia.
L’intera documentazione dev’essere inviata telematicamente all’INPS.
Il dipendente è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione dei dati all’Istituto e a farsi rilasciare il codice identificativo del certificato, da fornire all’azienda qualora la stessa lo richieda.
Il datore potrà comunque verificare, all’interno dell’apposito servizio online presente sul sito INPS, gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti. È altresì possibile richiedere l’invio dei documenti via PEC.
Qualora non sia possibile la trasmissione telematica, il dipendente deve richiedere la versione cartacea del certificato di diagnosi e dell’attestato di malattia da consegnare entro due giorni dal rilascio all’INPS e al datore di lavoro.
Decorrenza della malattia
Lo stato di malattia decorre:
- Dalla data in cui viene rilasciato il certificato se questa coincide con la data di inizio malattia;
- Dalla data di inizio dichiarata dal dipendente se questa coincide con la data in cui è stata effettuata la visita medica o con il giorno immediatamente successivo alla stessa.
Malattia all’estero
Gli obblighi di comunicazione e certificazione non vengono meno se l’evento morboso si verifica mentre il dipendente è all’estero.
Se si tratta di un paese dell’Unione Europea o convenzionato, la struttura sanitaria trasmette in Italia la certificazione medica. Il dipendente è comunque tenuto a trasmettere all’azienda la documentazione attestante la malattia entro due giorni dal rilascio.
Quando la malattia si verifica in un paese non convenzionato con l’Italia, il certificato da trasmettere all’INPS e all’azienda dev’essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente in loco.
La legalizzazione consiste nell’attestazione che il documento è idoneo a certificare la malattia secondo le regolamentazioni locali.
=> Assenza per malattia all’estero: come fare <=
Continuazione e ricaduta
La continuazione della malattia oltre il giorno di fine prognosi dev’essere certificata dal medico curante con le stesse modalità previste per l’inizio dell’evento morboso.
È considerata continuazione anche la ricaduta del dipendente in malattia intervenuta entro 30 giorni dalla fine della prognosi precedente.
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