Vivere l’esperienza della malattia oncologica può generare spesso un senso di impotenza ed estrema difficoltà: si è sballottati tra un medico e l’altro, tra un accertamento e l’altro, interventi chirurgici, chemioterapie e radioterapie prolungate con severi effetti collaterali, occorre avere sangue freddo per affrontare capi e datori di lavoro, ospedali, notizie difficili, sensazione di futuro spezzato. Spesso quindi si perdono di vista (a volte non si conoscono) i propri diritti, quel minimo sindacale per non essere abbandonati dallo Stato, in un momento in cui tutto sembra crollare.
Al fine di incentivare l’accesso alle prestazioni, l’Istituto di previdenza ha diffuso una guida completa (scaricabile in fondo all’articolo) dei diritti e tutele riconosciute in caso di malattie oncologiche. Esaminiamo nel dettaglio le misure previste.
>> Malattia oncologica: legge 104, percentuali invalidità, diritti, domanda
Malati oncologici: conservazione lavoro
I lavoratori colpiti da malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto per il periodo cosiddetto “di comporto”, la cui durata è definita dai singoli contratti collettivi di lavoro. In particolare, nel caso dei lavoratori pubblici, i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi alle cure non vengono considerati nel conteggio della malattia fruita.
Malati oncologici: esenzione reperibilità visita fiscale
I lavoratori sottoposti a terapie salvavita non sono tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità previste per le visite fiscali eseguite dall’INPS:
- Dalle ore 10 alle 12;
- Dalle ore 17 alle 19.
Nei confronti dei soggetti sopra citati la visita per l’accertamento della malattia potrà essere effettuata solo previo accordo con gli stessi.
> Consulta lo speciale Legge 104<
Malati oncologici: congedo straordinario 30 giorni
I malati oncologici cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono ottenere un congedo straordinario dal lavoro pari a 30 giorni, con retribuzione a carico dell’azienda calcolata secondo i criteri previsti per gli eventi di malattia.
Malati oncologici: congedo retribuito 2 anni
Disciplinato dal Dlgs. n. 151/2001 il congedo retribuito di due anni è concesso ai lavoratori dipendenti per assistere un familiare gravemente disabile ai sensi della Legge n. 104/1992 quale può essere un malato oncologico. Questo congedo è quindi destinato ai caregiver: a coloro che prestano assistenza.
Il congedo, di durata non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, spetta in via prioritaria a:
- Coniuge o parte dell’unione civile convivente;
- Genitori naturali, adottivi o affidatari;
- Figlio convivente;
- Fratelli o sorelle conviventi;
- Parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
In particolare, se l’avente diritto in via prioritaria manca, è deceduto o affetto da patologie invalidanti, il diritto al congedo si trasferisce al soggetto rientrante nella categoria successiva.
Nel corso del congedo, all’interessato spetta un trattamento economico a carico dell’INPS, pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo.
Malati oncologici: congedo non retribuito 2 anni
I malati oncologici o loro familiari possono assentarsi dal lavoro, per un periodo non superiore a 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Nel corso dell’assenza il dipendente ha diritto alla conservazione del posto senza tuttavia percepire retribuzione.
Il congedo non retribuito, previsto dalla Legge n. 53/2000, è concesso per “gravi motivi” riguardanti la situazione personale del dipendente o di un proprio familiare.
Malati oncologici: permessi retribuiti
Veniamo ora alla tutela che riconosce ai pazienti oncologici (così come a tutti i titolari di legge 104 per grave disabilità) la possibilità di assentarsi da lavoro per giorni oppure ore frazionate. La Legge n. 104/1992 riconosce al lavoratore affetto da grave disabilità di assentarsi per:
- Tre giorni al mese, frazionabili in ore;
- In alternativa, due ore al giorno, ridotte a una se l’orario è inferiore a sei ore.
Il diritto ai permessi Legge 104 spetta anche al familiare che presta assistenza nel limite di tre giorni al mese, frazionabili in ore.
I periodi di assenza dal lavoro sono retribuiti dall’INPS in misura pari al 100% del compenso che sarebbe spettato in caso di attività ordinaria.
Accertamento Handicap grave
Al malato oncologico lo stato di handicap grave, necessario per accedere ai permessi retribuiti o al congedo biennale, dev’essere accertato dalla competente commissione ASL, previa richiesta dell’interessato.
Malati oncologici: Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità (non reversibile ai superstiti) spetta a coloro che:
- Hanno una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, causa infermità fisica o mentale;
- Hanno maturato almeno 260 contributi settimanali (pari a cinque anni), di cui 156 nei 3 anni precedenti la domanda.
Hanno diritto all’assegno ordinario i lavoratori dipendenti privati, autonomi o iscritti alla Gestione separata.
La prestazione ha durata triennale. Nel semestre precedente il termine del triennio, l’interessato può chiedere la proroga della prestazione. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno viene prorogato automaticamente.
Ai fini del calcolo della prestazione si assume il sistema misto retributivo – contributivo, eccezion fatta per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 1995. Nei loro confronti il calcolo è interamente contributivo.
L’assegno può essere regolarmente percepito in costanza di rapporto di lavoro, sia pur in misura ridotta, salvo poi essere trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.
Malati oncologici: pensione di inabilità statali
Hanno diritto alla pensione di inabilità i dipendenti pubblici cui sia stata riconosciuta un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, in presenza di:
- Cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la prestazione;
- Cessazione del rapporto di lavoro per infermità non dovuta a causa di servizio;
- Impossibilità assoluta e permanente (per infermità non dovuta a causa di servizio) nello svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il trattamento decorre dal giorno successivo quello di risoluzione del rapporto e cessa con la morte del pensionato, salva la reversibilità in favore degli aventi diritto.
Pensione di inabilità ordinaria per i lavoratori pubblici
I dipendenti pubblici, compresi i malati oncologici, riconosciuti inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte, possono accedere alla pensione di inabilità ordinaria se in possesso di:
- Anzianità contributiva pari almeno a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni a fronte di inabilità alle mansioni svolte;
- Anzianità contributiva di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni in caso di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.
La prestazione pensionistica, riservata ai dipendenti pubblici iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) è cumulabile in misura pari al 70% con i redditi di lavoro autonomo ovvero al 50% con i redditi da lavoro dipendente.
Pensione di inabilità dipendenti privati e autonomi
Coloro che sono lavoratori dipendenti o autonomi iscritti all’INPS e si trovano in uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere l’attività lavorativa (compresi gli aventi diritto all’assegno ordinario di invalidità) possono ottenere la pensione di inabilità.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo quello di inoltro dell’istanza, a patto che sia cessato il rapporto di lavoro.
Per aver diritto al trattamento sono necessari gli stessi requisiti previsti per l’assegno di invalidità. Non solo, la pensione è incompatibile con qualsiasi tipo di attività lavorativa in Italia o all’estero.
Prevista la reversibilità ai superstiti.
Malati oncologici: Invalidità civile e assegno mensile
I malati oncologici nei cui confronti è riconosciuta un’invalidità civile compresa tra il 74 ed il 100% hanno diritto ad una serie di prestazioni economiche. Tra queste si menziona innanzitutto l’assegno mensile pari per il 2020 a 286,81 euro per tredici mensilità, riservato a coloro che:
- Totalizzano un reddito personale annuo non superiore a 4.926,35 euro;
- Hanno un’età compresa tra 18 e 67 anni;
- Invalidità compresa tra il 74 e il 99%;
- Sono cittadini italiani con residenza stabile sul territorio nazionale ovvero iscritti all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini UE;
- Se extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno;
- Non svolgono alcuna attività lavorativa.
Malati oncologici: Pensione invalidi civili
Chi presenta un’invalidità civile totale (100%) e permanente può accedere alla pensione di inabilità pari a 286,81 euro mensili per tredici mensilità.
La prestazione, riservata ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, è riconosciuta nei limiti di reddito personale annuo di 16.982,49 euro.
A decorrere dal mese di novembre 2020 è stato riconosciuto il cosiddetto “incremento al milione” pari a 651,51 euro per tredici mensilità, limitato a chi ha un reddito non eccedente gli 8.469,63 euro, elevati a 14.447,42 euro complessivi considerando anche quello del coniuge.
>> Aumento pensioni di invalidità 2020: quando spetta e nuovi importi
Malati oncologici: altre agevolazioni
La normativa italiana riconosce ulteriori agevolazioni per i malati oncologici, condizionate dal grado di invalidità o disabilità, tra cui si citano:
- Indennità di accompagnamento per invalidi al 100%;
- Esenzione totale dal ticket sanitario per i malati oncologici, riservato alle prestazioni necessarie per il monitoraggio delle patologie (>tutti i codici di esenzione ticket<);
- Iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio per chi ha un’invalidità superiore al 45%;
- Agevolazioni fiscali per i soggetti con handicap ai sensi della Legge n. 104/1992.
Le principali misure a tutela dei malati oncologici (e non solo) sul piano assistenziale, sociale, lavorativo ed economico sono riassunte in questa Guida Inps.
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