E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 87/2012, con la quale è stato respinto il ricorso di un consigliere comunale di Agrigento condannato per aver diffamato il dirigente dei servi urbanistici del comune definendolo “colluso con la mafia locale”.
Al consigliere comunale infatti veniva contestato di aver diffamato il dirigente del comune definendolo colluso con la mafia locale in un manifesto pubblico, in un capitolo del libro “Alta Mafia” e in un’intervista a un’emittente locale.
Il Tribunale di Agrigento nel 2008 condannava il consigliere comunale per la pubblicazione del manifesto, non essendovi alcun elemento che potesse fare ritenere il dirigente comunale colluso con gli ambienti mafiosi, mentre lo assolveva per le altre due attività, venendo in rilievo in tali casi l’esercizio del diritto di critica.
La corte d’appello di Palermo nel 2010 confermava la responsabilità del consigliere per la pubblicazione del manifesto, e lo condannava altresì per la pubblicazione del libro, confermando l’assoluzione per le dichiarazioni rese nel corso dell’intervista televisiva.
La Cassazione fa proprie le motivazioni della sentenza impugnata, affermando che il dirigente comunale accusato di essere colluso con la mafia non era mai stato coinvolto in processi di mafia nè in processi di tangenti, ma esclusivamente in alcuni processi per abuso di atti d’ufficio e tutti risoltisi, almeno quelli non pendenti, con l’assoluzione dell’imputato.
Pertanto, per la Suprema Corte, “affiggere un manifesto intitolato Via dal comune i collusi con la mafia ed additare il dirigente come soggetto imbroglione ed autore di reati di ogni tipo e genere che aveva asservito la sua attività amministrativa agli interessi mafiosi non può essere ritenuto lecito“.
Per la Cassazione dunque è fuor di dubbio che il dirigente potesse essere criticato per l’esercizio della sua azione amministrativa, ma l’attività posta in essere dal consigliere comunale travalica la verità del fatto sottoposto a critica non essendovi alcun elemento “non solo per ritenere, ma neppure per ipotizzare una tale grave accusa”.
In altre parole, per dare del mafioso a qualcuno ci vogliono le prove.
Qui il testo integrale della sentenza
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento