Il 20 dicembre 2012 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate su una questione che di fatto fa parte della prassi quotidiana e su cui la giurisprudenza stessa in passato aveva sostenuto tesi differenti. Si tratta, nello specifico, delle telefonate private effettuate da un dipendente pubblico. Il comportamento in oggetto è stato configurato alternativamente come peculato ex art. 314, 1 comma c.p. o come peculato d’uso in base al secondo comma della disposizione medesima. Innanzitutto occorre precisare che il primo dei suddetti reati si realizza qualora un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro od altra cosa mobile di cui abbia la disponibilità od il possesso a causa del ufficio o servizio. Pena la reclusione da tre a dieci anni. La stessa disposizione afferma poi che se il reo ha agito al solo scopo di far un uso momentaneo della cosa , si configura peculato d’uso e la pena è inferiore, reclusione da sei mesi a quattro anni. Già nella sentenza n. 6094 del 25/5/1994 la sesta sezione penale della Cassazione sottolinea che i due commi dell’art. 314 c.p. prevedono due ipotesi di reato differenti. Il delitto di cui alla seconda parte del medesimo non è dunque una semplice attenuante ma una fattispecie a se. In questo caso, infatti, diverso è anche il fine perseguito dal reo . La medesima linea argomentativa è riscontrabile nella precedente Cass. Pen., Sez. 6, n.8156 del 22/7/1992. La chiave sta proprio nel termine “momentaneo” ad indicare l’intenzione del reo di non acquisire definitivamente il bene, a differenza di quanto imposto nella fattispecie di cui al 1 comma dell’art. 314 c.p.. Chi commette peculato d’uso pertanto restituirà il bene al proprietario, o meglio alla proprietaria, la Pubblica Amministrazione. Per lo stesso motivo l’oggetto del delitto può essere solo una cosa di specie e non una cosa di genere come il denaro, specificamente menzionato invece nella definizione di cui al primo comma, concetto tra l’altro ribadito in Cass. Pen. , Sez. 6 , n.12218 del 29/11/1991 che sottolinea piuttosto il marcato riferimento a “cosa mobile” ed “uso momentaneo”. Ora, che cosa si intende con quest’ultima locuzione? Il dizionario definisce momentaneo come qualcosa che ha breve durata. Occorre tuttavia chiarire che lasso di tempo sia rilevante per il diritto penale ai fini della configurabilità del reato suddetto. La Cassazione ha provveduto ad occuparsene sia nella sentenza 1745/1992, in cui afferma che l’uso prolungato di una cosa mobile non può rientrare nella fattispecie ora in esame, sia con la pronuncia 4651/1997, asserendo che deve trattarsi di un comportamento non istantaneo ,bensì protratto per un lasso di “tempo limitato “ in modo da non determinare una sottrazione della cosa dalla sua destinazione istituzionale. La Corte, nella più recente sent. n.9205 del 1/3/04, precisa ulteriormente che l’agente deve appropriarsi del bene per un periodo pari alla durata dell’utilizzazione dello stesso. La giurisprudenza procede ad inquadrare l’indebito uso del telefono per motivi personali nel reato di peculato argomentando che l’azione incriminata è l’appropriazione delle “energie costituite da impulsi elettronici” anch’esse beni di valore economico rilevante per l’ordinamento e di proprietà della Pubblica Amministrazione, non invece l’uso in se dell’apparecchio. Questo almeno in base a Cass. Pen. , Sez. 6,n.26595 del 26/6/09. In passato, invece la Suprema Corte aveva inquadrato il comportamento come peculato d’uso facendo leva sull’uso momentaneo del servizio e dunque la possibilità di restituzione immediata dello stesso al legittimo proprietario ( Cass. Pen., Sez.6, n.3009 del 26/3/1996). Recentemente è stato poi risolto un altro dilemma. Una telefonata personale ogni tanto non fa male a nessuno: l’uso sporadico per motivi personali di beni che fanno parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione non rilevano ex art. 314 c.p. a patto che tale azione non abbia recato un danno patrimoniale apprezzabile né abbia leso la funzionalità dell’ufficio a cui sono preposti gli oggetti medesimi ( in questo senso Cass. Pen. , Sez. 6, n.5010 del 9/2/12; Cass. Pen. ,Sez. 6, n. 7772 del 17/2/05; Cass. Pen., Sez. 6, n.10719 del 8/3/03). Da ultimo la sentenza in analisi, del dicembre 2012. Per le Sezioni Unite è peculato d’uso, in attesa di pubblicazione la completa tesi argomentativa della Corte. Il dipendente pubblico che effettua chiamate personali con il telefono dell’ufficio potrà stare un po’ più tranquillo, una pena inferiore rispetto alla più poderosa prevista dall’art.314, comma 1 c.p.. In fondo, che sarà mai?Qualche telefonata…no?Lascio il dibattito a chi legge.
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