Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

In anticipo rispetto al limite fissato dalle norme europee, il nostro Paese ha recepito la direttiva UE (2001/7/Ue) sui ritardati pagamenti.

Secondo quanto previsto nel Decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 dal primo gennaio 2013 la pubblica amministrazione dovrà pagare i propri fornitori al massimo entro trenta giorni; si potrà arrivare a sessanta in alcuni casi.

Le amministrazioni pubbliche che non rispetteranno i tempi dovranno, infatti, sobbarcarsi gli interessi legali di mora che cominceranno a correre dal giorno successivo al termine del pagamento e si calcoleranno sommando otto punti percentuali al tasso base fissato dalla Banca centrale europea.

La direttiva si applica a tutte le transazioni commerciali, ovvero a tutte le transazioni tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni o enti che costituiscono parte del settore pubblico, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.

Le disposizioni della direttiva, è opportuno ricordarlo, si applicano salvo che le parti non abbiano stabilito altrimenti nel contratto.

 

Sanzioni per i ritardi

Nelle transazioni commerciali tra imprese, la Direttiva riconosce espressamente il diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, ovvero, qualora non abbia ricevuto la somma nei termini previsti, ovvero, qualora l’importo dovuto e il ritardo sia imputabile al debitore.

 

TERMINI DI PAGAMENTO

 

Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto.

 

–  Se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

 

–  30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi nel caso in cui non vi fosse certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi,

– se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, 30 giorni da tale data.

 

Renata Carrieri

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