L’omicidio stradale torna al Senato

La Camera, nella seduta del 21 gennaio 2016, ha approvato la proposta di legge volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa.

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Tuttavia, a seguito dell’approvazione a scrutinio segreto di un emendamento, il provvedimento deve ora  tornare al Senato.

La modifica introdotta alla Camera – ed oggetto dell’emendamento approvato – esclude l’arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità.

Il testo, giova ricordare, arrivato nelle Aule di Montecitorio dopo l’approvazione del Senato lo scorso Ottobre, prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di “omicidio colposo stradale” e l’arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

L’emendamento volto ad  escludere l’arresto in flagranza nei confronti dell’agente che presti il suo soccorso una volta causato l’incidente è stato introdotto per dare logicità al sistema normativo, in virtù di quanto disposto dal Codice della Strada all’ 189 comma VII :” Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, di cui all’articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 187.”

La previsione dell’arresto in flagranza, come disciplinato dal Codice della Strada, trova la sua esigenza applicativa nel pericolo rappresentato dal soggetto agente che,  in status di alterazione psico fisica o di ebbrezza alcolica, abbia commesso un incidente stradale con esiti infausti.

Per il legislatore non sembra, dunque, che la stessa esigenza si  presenti nei confronti dei soggetti che, a seguito di un provocato incidente stradale abbiano causato  lesioni o morte, mediante comportamento deviante – sotto il profilo soggettivoàpsicologio della colpa e oggettivo dekka violazione delle specifiche ipotesi tassative di violazione di circolazione stradale (come disciplinato nel d.l. in oggetto) – al di fuori dello condizione di alterazione psicofisica da alcool o sostanze psicotrope.

 

 

 

Alessia Ciavattini

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