Nell’ipotesi di locazione senza conducente, il cosiddetto noleggio di veicoli per pochi giorni oppure a lungo termine, chi è l’obbligato in solido? Il locatario, con le conseguenti problematiche nell’ipotesi di soggetto residente all’estero, oppure il locatore?
Ogni tanto quelle certezze che abbiamo acquisito nel tempo, anche grazie alla prassi ministeriale e alla costante conferma di tutti i giorni, vengono scosse da qualche pronuncia della Corte di Cassazione, per cui occorre ripercorrere il cammino che ci ha portato a determinate convinzioni, per confrontarlo con quello dei ben più autorevoli, ma non infallibili, giudici di legittimità.
In sostanza, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha sostenuto che la complessiva formulazione dell’articolo 196 del codice della strada non consente di ritenere il locatario, nelle locazioni senza conducente di cui all’articolo 84 del medesimo codice, come responsabile solidale in sostituzione del proprietario del veicolo, cioè della società di locazione. In sostanza, secondo i giudici, la responsabilità solidale “sostitutiva” vale solo nelle ipotesi specificamente indicate dal comma 1, primo periodo del citato articolo 196 del codice della strada e cioè nei confronti dell’usufruttario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e non anche per le locazioni senza conducente.
Ma quale è l’argomento utilizzato dalla Corte d’appello e avallato in sede di legittimità? Ebbene, solo “ per l’evidente ragione…. dell’agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione”.
In sostanza, “nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore“.
Ora, tralasciando la novità costituita dall’articolo 94, comma 4-bis, che prescrive l’annotazione delle locazioni con durata superiore a 30 giorni, sicuramente non utile per indagare le intenzioni del legislatore nel 1992, occorre invece approfondire la lettura dell’articolo 196 del codice della strada, per la quale la Corte ha concluso che “l’ultima parte dell’art. 196 C.d.S. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente”.
Va da sé che per gli organi di polizia stradale e per le amministrazioni da cui dipendono, l’interpretazione offerta dalla Corte rappresenterebbe da un lato una notevole semplificazione e dall’altro un rafforzamento dei mezzi di riscossione coattiva, tenuto conto della presenza di due soggetti coobbligati, di cui uno facilmente identificabile e rintracciabile e, nella maggior parte dei casi, con un patrimonio aggredibile in fase esecutiva; tuttavia, non si può prescindere da un’analisi della norma e delle conclusioni dei giudici di legittimità, anche perché si è verificato l’ennesimo contrasto tra le diverse sezioni della Cassazione.
Partiamo dalla norma esaminata, anche perché il vulnus sul quale pare essersi incentrata l’attenzione della Corte è proprio il dato letterale. L’articolo 196 del codice della strada dispone che “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’art. 84risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione”.
Dalla costruzione del primo comma la Corte desume che il caso della locazione senza conducente, in quanto relegato nell’ultimo periodo, sia sostanzialmente diverso da quello disegnato nel primo periodo per gli altri soggetti, dove la responsabilità dell’usufruttuario e degli altri soggetti ivi indicati sarebbe sostitutiva rispetto a quella del proprietario del veicolo. A parte il fatto che parrebbe esattamente il contrario, visto che il primo periodo individua sicuramente il proprietario del veicolo come responsabile in solido e poi, come alternativi (“o in sua vece”, ma non “e in sua vece”), una serie di potenziali soggetti che possono disporre del veicolo a vario titolo (locazione finanziaria, usufrutto, acquisto a rate), l’ultimo periodo del primo comma pare ancora più tassativo, per cui nel caso di locazione senza conducente risponde il locatario, punto e basta.
Quindi, se il primo periodo riguarda ipotesi generali e poi particolari, il secondo periodo si occupa di situazioni esclusivamente ed ulteriormente speciali, per cui se il veicolo è in locazione senza conducente (ex. Art. 84), della violazione risponde solo il locatario. Lo stesso si può dire per l’altro caso disciplinato dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 196, oggi ormai obsoleto, che riguarda(va) l’intestatario del contrassegno di identificazione, soggetto sicuramente individuabile a differenza del locatario ex art. 84 del codice della strada, il quale risponde(va) solidalmente con l’autore della violazione commessa con il ciclomotore, a prescindere dalla necessità di conoscere il proprietario del veicolo (bene mobile non registrato e all’epoca nemmeno censito nel sistema informativo del MIT) sul quale la targa di riconoscimento era stata collocata, visto che questa poteva essere spostata su qualsiasi ciclomotore senza alcuna formalità e senza che vi fosse un legame tra intestatario del contrassegno di identificazione e proprietario del ciclomotore, come invece oggi deve avvenire in ragione delle nuove disposizioni dell’articolo 97 del codice della strada.
E poi, se si intende ricorrere a una lettura sintattica dell’ultimo periodo dell’articolo 196, comma 1, allora si potrebbe ben sostenere che ove il legislatore avesse voluto determinare una responsabilità del locatario aggiuntiva rispetto a quella generale del proprietario, lo avrebbe dovuto specificare (tipo, “Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente ANCHE il locatario”), ma a tanto non voglio arrivare e mi pare proprio che sia sufficiente il dato letterale della odierna formulazione.
Quindi, la motivazione di una diversa interpretazione della norma non può risiedere, a parere di chi scrive, nella diversa struttura del secondo periodo dell’articolo 196, comma 1, rispetto al primo e nemmeno nella difficoltà di individuare il locatario (anche perché l’ultimo periodo del primo comma equipara al caso della locazione anche quello dell’intestatario del contrassegno di identificazione che, come tale, identifica non necessariamente il proprietario del veicolo, ma solo un soggetto responsabile della circolazione); semmai si può sostenere che ove il proprietario del veicolo (la società locatrice) destinatario del verbale non comunichi i dati del locatario o meglio, non proponga ricorso nei termini evidenziando l’estraneità al rapporto di solidarietà, rimarrà soggetto al titolo esecutivo senza possibilità di far valere l’esclusione da tale vincolo, come peraltro più volte affermato dalla stessa Corte di Cassazione (vedi infra).
Non occorre poi ricordare le interpretazioni offerte dal Ministero dell’interno e richiamate nella sentenza, dalle quali ovviamente la Corte di è discostata, ma qualcosa di più possiamo osservare. Infatti, almeno sino ad adesso, nessun dubbio vi era che l’obbligo di comunicare i dati del conducente (e sempre di obbligazione si tratta, ancorchè non di natura pecuniaria) ricadesse sul locatario, anche nel caso di locazione senza conducente, attesa la diretta disponibilità del veicolo da parte di tale soggetto. Inoltre, la stessa Cassazione ha più volte sostenuto che la comunicazione dei dati del locatario libera la società di locazione dal rapporto di solidarietà con l’autore della violazione. In particolare la Corte di Cassazione, sez. I civile, 24 agosto 2004, n. 16717, ha affermato che “ tuttavia, tale concentrazione della responsabilità per la violazione alle regole del codice stradale in capo a colui che abbia noleggiato l’autoveicolo, suppone che il noleggiatore abbia comunicato agli organi accertatori, o all’ente cui essi fanno capo, ai sensi dell’art. 386 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice, le generalità del locatario“.
Sempre la Cassazione, seppure partendo dal comodato dei veicoli, ha concluso che “La circostanza è rilevante perchè se è vero che, ai fini dell’applicabilità del principio di solidarietà a carico del ricorrente ex art. 196 comma 1, C.d.S., il rinvio all’art. 84 C.d.S., dello stesso codice pone a carico del locatario la responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa; mentre trattandosi nella specie di comodato gratuito, la norma speciale del C.d.S. prevale su quella generale della L. n. 689 del 1981, art. 6, per cui il proprietario resta comunque solidalmente obbligato verso la P.A. al pagamento della sanzione pecuniaria” Cassazione civile, sez. II, 16/10/2009, n. 22042.
Allo stesso modo i giudici della seconda sezione civile avevano già sentenziato che “Il Giudice di pace, anzichè esaminare la documentazione fornita dalla ricorrente al fine di accertare la sussistenza della locazione (che, se provata, comportava, ai sensi dell’art. 196 C.d.S., comma 1, ultima parte, la responsabilità solidale del locatario, non già del proprietario del veicolo, e quindi l’accoglimento dell’opposizione), ha ritenuto la ricorrente responsabile delle violazioni ex artt. 84, 196, 201 C.d.S. e artt. 285, 286 Reg. C.d.S. per non avere comunicato i dati del contravventore e, per tale motivo, ha respinto l’opposizione che aveva ad oggetto una contestazione effettuata, invece, ex art. 7 C.d.S., comma 1.” Cassazione civile sez. II 14/02/2007, n. 3309.
Quindi, anche se ci farebbe sicuramente comodo seguire la tesi della sesta sezione della Cassazione civile, ci convince maggiormente quanto asserito dalla seconda sezione e dal Ministero dell’interno, come peraltro si è sempre fatto, nonostante la tentazione di aggredire la società proprietaria del veicolo, laddove il locatario risultasse un soggetto residente o con sede all’estero.
G. Carmagnini
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