Gli importi, come precisato nella nota esplicativa del 20 marzo 2013, sono stati aumentati del 5,6535% rispetto alle tabelle del 2011.
In particolare il cd. punto base passa da € 1.375,00 a € 1.452,00.
Cambia anche il valore del giorno di inabilità assoluta, che passa da € 91,00 (con possibilità di aumento personalizzato fino a €136,00) a €96,00 (e la possibilità di aumento è fissata a €144,00).
Modificati anche gli importi di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, per il quale è stata prevista una forbice (minimo-massimo) i cui importi ora sono:
– per ciascun genitore per la morte di un figlio, da € 163.080,00 a € 326.150,00;
– per il figlio nel caso di morte del genitore, da € 163.080,00 a € 326.150,00;
– per il coniuge non separato e il convivente sopravvissuto, da € 163.080,00 a € 326.150,00;
– per il fratello in caso di morte del fratello, da € 23.600,00 a € 141.620,00;
– per il nonno in caso di morte del nipote, da € 23.600,00 a € 141.620,00.
Ricordo che a partire dal 2011 la Cassazione (dapprima con la sentenza n.12408/11 e poi con la n. 14402/11) ha definito le tabelle di Milano come “le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione”.
Per il resto l’impianto delle tabelle è rimasto assolutamente invariato (per rendersene conto basta confrontare la nota esplicativa che accompagna queste tabelle, linkata sopra, alla nota esplicativa che accompagnava l’aggiornamento del 2011).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento