L’importanza di chiamarsi Tizio!

Silvia Surano 16/12/11
Titius, Gaius e Sempronius sono da sempre i protagonisti delle vicende giuridiche proposte in sede d’esame d’avvocato. I tre personaggi ipotetici, a volte affiancati da altri illustri sconosciuti come Mevia e Filano, contribuiscono a rendere più scorrevole la narrazione degli avvenimenti in pareri e atti, colmando spazi vuoti e puntini di sospensione senza correre il rischio di lasciare sulla carta segni di riconoscimento.

Spesso però, le tracce proposte dal Ministero indicano il nome delle parti ma dimenticano quello degli avvocati, generando nei candidati un atroce dubbio: chi firma l’atto o la procura? Di certo se il 13 dicembre 2007, al momento di redigere la mia comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, avessi ceduto alla tentazione di scrivere “rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Surano“, oggi – a ragione – non sarei qui a fregiarmi del titolo!

Il problema dei segni di riconoscimento è uno dei più caldi a ridosso di una prova d’esame. I forum di discussione sono invasi da commenti in merito, i docenti dei corsi di preparazione sommersi dalle domande di chiarimento e, come ovvio, iniziano a circolare le solite leggende metropolitane sull’amico dell’amico che si è visto invalidare la prova per un asterisco nella brutta copia. La realtà è un po’ diversa e ben delineata dalle numerose pronunce dei tribunali amministrativi che sottolineano come l’esclusione di un candidato sia un rimedio estremo di fronte a segni che, considerati del tutto estranei alla ordinaria modalità di svolgimento di un concorso, denotano una evidente intenzione di farsi riconoscere.

Di certo doveva essere a conoscenza di questo indirizzo giuriprudenziale “morbido” il protagonista della vicenda recentemente decisa dal TAR Toscana di Firenze. Il candidato, infatti, spinto da un bagliore di creatività, ha ritenuto di citare nella stesura della terza prova scritta dell’esame di avvocato, il collega Marco Polo, scelta che fa ancor più sorridere se si considera che la Corte d’Appello delegata alla correzione degli elaborati era quella di Venezia!

La sottocommissione esaminatrice non ha avuto dubbi nell’invalidare immediatamente gli elaborati – senza nemmeno correggerli – ritenendo, a torto o a ragione, che la scelta dell’Avv. Marco Polo del Foro di Venezia piuttosto che all’Avv. Tizio o all’Avv. (…) fosse un evidente segno di riconoscimento. Il candidato, dal canto suo, sorpreso dalla “reazione spropositata” degli esaminatori, ha proposto ricorso al TAR per veder riconosciuta la buona fede e annullato il provvedimento di esclusione dal concorso.

Il 18 novembre scorso è arrivata la decisione: con sentenza n. 1789 il TAR Toscana di Firenze ha accolto il ricorso in quanto il gesto del candidato troverebbe una “giustificazione non implausibile nella suggestione provocata dall’abbinamento della Corte d’Appello di Firenze (…) con quella di Venezia“.  Sempre secondo il tribunale amministrativo, proprio l’evidenza dell’associazione tra la sede di correzione degli elaborati e Marco Polo renderebbe meno singolare l’iniziativa, facendo vacillare le certezze in merito all’intento del ricorrente di farsi riconoscere in sede di esame.

Il risultato di questa pronuncia è che il Ministero della Giustizia dovrà adoperarsi affinché le prove scritte invalidate siano regolarmente corrette dalla Corte di Appello incaricata.

A prescindere dall’esito di questo procedimento e, forse, ancora suggestionata e scossa dai ricordi delle prove d’esame, al momento non ho ben deciso se il candidato in questione mi susciti profonda simpatia o un pizzico di rabbia! Per il momento mi limito ad apprezzare coraggio e fantasia, lasciandomi sfuggire un sorriso al pensiero che il TAR, a causa di una svista perdonabile, abbia definito Marco Polo un “nome di fantasia”!

Silvia Surano

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