Il convenuto, costituitosi, eccepisce, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dal professionista e, nel merito, contesta la domanda proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti al grave e colpevole inadempimento del mandato professionale.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda principale, rigettando quella riconvenzionale.
Da qui, il ricorso in appello del signor Caio, sede in cui il ricorso principale viene rigettato e accolto in parte quello proposto da Tizio. Il signor Caio decide così di intraprende l’ulteriore terzo grado, ma anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Ebbene, “quando il debitore, in violazione di un obbligo giuridico, non soddisfa l’interesse del creditore nel tempo e nel modo dovuti si realizza l’inadempimento, ex art. 1218 c.c“. Per la risoluzione di un contratto non è sufficiente il mero inadempimento ma è necessaria un’ulteriore connotazione, ovvero deve trattarsi di un inadempimento di non scarsa importanza, ex artt. 1453 – 1455 c.c..
Lo scioglimento del rapporto per inadempimento (salvo che la risoluzione operi di diritto) consegue ad una pronuncia costitutiva emessa dal giudice. Quest’ultima presuppone una necessaria valutazione da parte del medesimo, il quale andrà ad accertare la questione di fatto e quindi la non scarsa importanza dell’inadempimento, avuto stretto riguardo all’interesse dell’altra parte. In tale dinamica valutativa, il giudice opera mediante un accertamento oggettivo, il quale gli permette di verificare se l’inadempimento ha inciso in maniera apprezzabile “nell’economia complessiva del rapporto“, agevolando uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.
In tale fase, il giudice si serve anche di un ulteriore criterio soggettivo, che permette di verificare il comportamento di entrambe le parti, le quali possono attenuare il relativo giudizio di gravità. Il giudice è tenuto ad indicare il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l’inadempimento di non scarsa importanza, “a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti” (Cass., sez. II, 20 luglio 2007, nr. 16084).
Il giudizio di accertamento-valutazione dell’importanza dell’inadempimento deve necessariamente uniformarsi al cd. criterio di proporzione, fondato sulla buona fede (contrattuale), ex art. 1175 c.c., la quale funge, per l’appunto, sia da criterio di integrazione del contratto sia da limite per le pretese delle parti contraenti. La buona fede comporta tra le parti: correttezza, informazione sui fatti non evidenti, collaborazione per l’acquisizione del massimo vantaggio, implicato dai rapporti contrattuali.
La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza nr. 7630 del 16 maggio 2012, afferma che “in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della sua gravità, ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici’’.
Insomma, “il contesto normativo consente l’individuazione di criteri di esercizio del potere determinativo, e di tecniche di controllo del medesimo, propriamente giuridici rispettosi del ruolo del giudice implicato dalle clausole generali“. La generale clausola di buona fede giustifica-autorizza, con flessibilità, un controllo più incisivo (da parte del giudice) delle sproporzioni e degli squilibri contrattuali. Ma all’interno di tale dinamica sono presenti, paralleli, rischi di eccesso ed incontrollabilità delle decisioni da parte degli operatori preposti. Secondo tanti, infatti, l’autonomia riservata al giudice non dovrebbe originare “uno spazio incontrollato di libere scelte“.
Ci si domanda allora: la buona fede rappresenta nella prassi valutativo-giudiziale “uno strumento, concretamente, efficace agli operatori per distinguere ciò che è esigibile da ciò che esigibile non è?“.
O meglio, mediante tale strumento il giudice riesce a valutare la reale gravità della responsabilità contrattuale ai fini della risoluzione del contratto?
…Va ribadito che, nella sua funzione trasversale, “il ruolo determinativo del giudice deve confrontarsi, oltre che con il contesto legale, con il piano dell’autonomia privata!“.
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