Licenziamento senza preavviso: in quali casi è possibile

Luisa Camboni 18/02/19
Prima dell’introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto licenziamento illegittimo l’unica forma di tutela prevista era il cosiddetto preavviso di licenziamento. Con il preavviso di licenziamento il datore di lavoro non può licenziare un dipendente “in tronco”, cioè con effetto immediato, ma deve concedergli un po’ di tempo perché questi possa continuare a percepire un reddito e consentirgli nel frattempo di reperire una nuova occupazione. Affrontiamo però il tema della mancanza di preavviso. Un datore di lavoro può licenziare il dipendente senza recapitargli un minimo di preavviso?

Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso?

La risposta all’interrogativo è positiva. Il lavoratore, infatti, può essere licenziato, in determinate ipotesi, senza preavviso, ovvero sia durante o al termine del periodo di prova, sia nel caso di comportamenti gravi, tali da integrare una giusta causa. In tutti gli altri casi, compresa l’ipotesi del fallimento dell’azienda, è possibile il licenziamento senza preavviso, ma al dipendente dovrà essere corrisposta, nell’ultima busta paga, l’indennità sostitutiva del preavviso.

Licenziamento: durata del preavviso

La norma dice che la durata del preavviso è determinata dagli usi o secondo equità.  Di solito sono i contratti collettivi di lavoro a determinare la durata del periodo di preavviso, che varia a seconda del livello di inquadramento del dipendente e dell’anzianità di servizio.

Capita spesso che l’azienda non ha più interesse a mantenere in attività un lavoratore al quale è stato comunicato il licenziamento. Le ragioni sono varie: per esempio il lavoratore non svolge in maniera diligente il lavoro; oppure la presenza in azienda del lavoratore licenziato impedisce di operare una riorganizzazione…

In questa caso la legge riconosce al datore di lavoro la possibilità di licenziare il lavoratore senza preavviso pagandogli la cosiddetta indennità sostitutiva del preavviso.

Si noti bene! La scelta se lavorare durante il preavviso o chiedere l’indennità sostitutiva del preavviso spetta solo ed esclusivamente al datore di lavoro. A tale scelta il lavoratore non può opporsi.

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Licenziamento senza preavviso: quando è possibile 

Il licenziamento senza preavviso è previsto nel caso di licenziamento del lavoratore in prova e del licenziamento per giusta causa.

Lavoratore in prova

Nel contratto di lavoro, il datore di lavoro e il dipendente possono presumere un periodo di prova; periodo di prova per consentire ad entrambi di valutare la convenienza o meno del rapporto di lavoro. Durante il periodo di prova le parti – datore di lavoro e dipendente – possono recedere liberamente dal contratto senza l’obbligo del preavviso. In altri termini, durante il periodo di prova in caso di recesso non vi è obbligo di fornire una motivazione, né di dare preavviso, né di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.

Al lavoratore in prova il recesso può essere comunicato anche in forma orale. Anche durante il periodo di prova può verificarsi il caso di licenziamento illegittimo: per esempio nel caso in cui il periodo di prova è stato breve così da impedire una idonea valutazione della capacità lavorativa del lavoratore; o, ancora, nel caso di licenziamento per motivi discriminatori o per l’invalidità del lavoratore.

Attenzione!!!!La legge prevede che la durata massima del periodo di prova sia pari a 6 mesi.

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Licenziamento per giusta causa del lavoratore

Si tratta di un licenziamento disciplinare, vale a dire causato dal contegno particolarmente grave tenuto dal lavoratore; grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche per un solo giorno. In tal caso il licenziamento avviene in tronco e, dopo la sua comunicazione, il dipendente è tenuto a non presentarsi più sul lavoro. In questo caso non ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso.

Esistono due tipi di licenziamento disciplinare: quello per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo.

In caso di licenziamento disciplinare per giusta causa si ha la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza l’obbligo di preavviso;

in caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo è sempre dovuto il preavviso trattandosi di comportamento grave, ma non tanto da giustificare il recesso immediato.

Licenziamento per giusta causa: come deve essere comunicato

Il datore di lavoro deve:

  1. consegnare al dipendente una lettera di contestazione disciplinare nella quale viene indicato il fatto che l’azienda considera una gravissima infrazione disciplinare;
  2. dare al dipendente un termine minimo di 5 giorni o il tempo previsto dal CCNL per esporre le proprie giustificazioni scritte o per chiedere di essere ascoltato oralmente;
  3. una volta ricevute e valutate le giustificazioni, il datore di lavoro deve consegnare al dipendente la lettera di licenziamento con l’indicazione delle ragioni poste alla base del recesso.

Se il dipendente non condivide il licenziamento perché non lo ritiene legittimo, quale tutela?

Il dipendente può impugnare il licenziamento, entro 60 giorni da quando ha ricevuto la lettera di licenziamento. Entro 180 giorni dalla data dell’impugnazione, il dipendente dovrà depositare presso il Giudice del lavoro un ricorso ed avviare una causa.

Sarà, quindi, il Giudice del lavoro a stabilire se il licenziamento per giusta causa è legittimo o meno.

Il licenziamento per giusta causa potrebbe essere illegittimo ad esempio perché il dipendente licenziato non ha commesso il fatto del quale è stato incolpato; e, ancora, perché il fatto posto alla base del licenziamento non si è realmente verificato o, comunque, l’azienda non è riuscita a provarlo in giudizio…

Nel caso in cui il Giudice ritenesse illegittimo il licenziamento ad esempio perché il fatto è grave, ma non così tanto da condurre ad un licenziamento per giusta causa, può condannare il datore di lavoro a versare al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

Luisa Camboni

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