Licenziamento legittimo per chi lavora per un altro datore

Paolo Ballanti 02/05/18
Legittimo il licenziamento di chi durante il congedo parentale presta attività lavorativa per un altro datore. La Cassazione, con sentenza n. 7425 del 6 dicembre 2017 pubblicata il 26 marzo 2018, ha respinto il ricorso di un autista licenziato perché reo di aver guidato i mezzi di un’altra società di trasporti nello stesso giorno in cui aveva chiesto il congedo parentale al proprio datore di lavoro.

Prima di giungere in Cassazione, l’autista si era visto respingere il ricorso in entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la Corte d’Appello ha condiviso l’orientamento del Tribunale circa la liceità del licenziamento, perché giustificato dalla violazione dell’obbligo di fedeltà integrato dai doveri di correttezza e buona fede, nonostante la ragione della guida determinata dalla necessità di sostituire temporaneamente un altro autista assente.

Obbligo di fedeltà: cos’è e come funziona

Si rammenta che l’obbligo di fedeltà, stabilito dal Codice Civile all’articolo 2105, prevede in capo al lavoratore il divieto di trattare affari in concorrenza con il datore, di divulgare notizie relative all’organizzazione e ai metodi di produzione o di farne uso in modo pregiudizievole per l’impresa.

Tuttavia, per la Cassazione l’obbligo di fedeltà si estende ben al di là delle casistiche citate dal Codice Civile perché deve intendersi “non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto”.

Inoltre, come ha avuto modo di sottolineare in precedenza la stessa Cassazione (sentenza n. 7021/2011) la violazione dell’obbligo di fedeltà si configura qualora l’attività prestata per altro soggetto prevede l’utilizzo del bagaglio professionale acquisito (come nel caso in esame) con il proprio datore.

Per altro verso, la Suprema Corte ha sottolineato che l’essere in congedo parentale durante il periodo di svolgimento della prestazione in favore di un terzo non ha alcun effetto sulla gravità della condotta. Ne consegue che l’obbligo di fedeltà dev’essere rispettato dal dipendente anche durante i periodi di sospensione dal lavoro.

Allo stesso modo la Cassazione non ritiene che l’obbligo di fedeltà debba essere proporzionato alla complessità delle mansioni svolte. Infatti, nel ricorrere all’ultimo grado di giudizio, il lavoratore sosteneva che alcun obbligo di fedeltà risultava violato in ragione della qualità delle mansioni svolte “non di grado elevato, e quindi della maggiore tenuità e consistenza della fedeltà richiesta”.

Altro elemento che non attenua la violazione dell’obbligo di fedeltà è l’onerosità o meno della prestazione resa in favore del terzo. Nel caso in esame, per la Cassazione non ha avuto alcuna rilevanza la gratuità del lavoro svolto, prestato al fine di agevolare un autista temporaneamente assente.

Parimenti, per la Suprema Corte non ha importanza il rapporto tra datore di lavoro e terzo soggetto in favore del quale il dipendente ha reso la prestazione. Nella controversia in parola, si è ritenuto violato l’obbligo di fedeltà nonostante il mezzo guidato dal soggetto in congedo parentale fosse di proprietà di una società di trasporti che operava in regime di appalto con il datore di lavoro.

La sentenza in parola è di fondamentale importanza perché traccia i confini di un obbligo, quale è quello di fedeltà, che in un mondo dominato da un notevole ricorso al lavoro sommerso anche da parte di soggetti già titolari di un regolare rapporto, chiamerà gli addetti ai lavori a doversene confrontare sempre di più in futuro.

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento