Secondo la Suprema Corte è giustificato il licenziamento del dipendente impossibilitato a svolgere la mansione assegnata causa infermità permanente, se l’assegnazione ad altra attività avrebbe costretto il datore a modificare “le scelte organizzative con pregiudizio per gli altri lavoratori ed alterazione inammissibile dell’organigramma aziendale”.
Si ricorda che per giurisprudenza consolidata il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è rinvenibile nei casi di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore. Ai fini della validità del recesso, è onere del datore (cosiddetto “onere di repechage”) dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente ad una diversa attività lavorativa riconducibile alle mansioni già assegnate o ad altre equivalenti o, in mancanza, inferiori previo consenso del soggetto.
Nella sentenza in commento la Cassazione sottolinea che la valutazione sulla possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni deve necessariamente tener conto del bilanciamento tra il diritto del dipendente alla conservazione del posto e la libertà di iniziativa economica privata riconosciuta al datore, da intendersi come possibilità in capo all’azienda di organizzare e coordinare l’attività produttiva. In quest’ottica, a parere della Suprema Corte, l’onere di repechage viene meno ogni qual volta l’assegnazione ad altra attività comporta un’alterazione dell’assetto aziendale e un conseguente pregiudizio degli insindacabili poteri datoriali, consistenti nel dirigere l’attività, coordinare ed organizzare i mezzi di produzione e i dipendenti.
La controversia giunta in Cassazione trae le mosse dall’impugnazione del licenziamento di un operaio con mansione di pompista presso un’area di servizio, per asserita inabilità al lavoro a causa del linfoma di Hodgkin. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello dichiarava la legittimità del recesso escludendo la possibilità per l’azienda di dotarsi di una diversa organizzazione, al fine di reimpiegare il licenziato presso l’area self – service.
Nel merito, il giudice di secondo grado ha rilevato che tutti gli addetti si occupavano all’occorrenza della pompa self e che l’utilizzo full-time del licenziato in quella specifica postazione avrebbe comportato un impegno superiore per i colleghi nelle pompe ordinarie con “maggiore esposizione a rischio degli stessi e alterazione dell’organigramma aziendale”.
La Cassazione, nell’accogliere l’orientamento del giudice di seconde cure, afferma che è stato correttamente verificato l’assolvimento dell’onere della prova in capo al datore. In particolare, secondo la Suprema Corte si è dato il dovuto risalto alle caratteristiche della realtà organizzativa in cui operava il licenziato oltre alle seguenti circostanze:
- Nella contrattazione collettiva non esisteva un profilo con la mansione di addetto full-time alla pompa self – service;
- Nell’area di servizio erano occupati anche tre addetti al mini market, per le cui caratteristiche professionali non era configurabile un impiego in sostituzione dei pompisti;
- Non c’erano state assunzioni dopo il licenziamento del dipendente inabile.
Di conseguenza, conclude la Cassazione, il datore non avrebbe potuto far fronte a una copertura full-time della pompa self da parte del licenziato, che avrebbe comportato lo spostamento di altri dipendenti, la modifica delle loro mansioni ma soprattutto un’ingiusta variazione dell’organigramma aziendale, a pregiudizio dei poteri datoriali.
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