Insomma, la legge Fornero sul lavoro conferma come uno dei propri lati più deboli consista nella normativa di aggiornamento sui licenziamenti illegittimi: la volontà conclamata di ridurre la durata dei processi per allontanamento dal lavoro, si è dimostrata, invece, completamente inefficiente, ottenendo il risultato inverso, quando non dei veri e propri stalli giudiziari.
A rimettere la questione nelle mani della Consulta, il Tribunale di Siena, il quale ha chiesto l’intervento dei giudici costituzionali per definire una volta per tutte gli ambiti di competenza di ciascun giudice. La vertenza, infatti, è nata in seguito alla collisione tra le due figure, quella del giudice sommario e della fase di opposizione, in contrapposizione alle sedi più ristrette dove, invece, esercita solo un magistrato, a prendere le decisioni sulle cause inerenti l’ambito lavorativo.
Secondo la Corte toscana, la sezione Lavoro del proprio palazzo di giustizia sarebbe competente per le questioni più complicate, anche per le potenziali ricadute sul lavoratore, al punto da rendere consigliabile l’intervento di un giudice di alta specializzazione, mentre la fase di opposizione resterebbe a carico di un giudice dalla formazione meno mirata.
Di contro, si attende anche la pronuncia della corte di Cassazione, i merito a un ricorso in terzo grado di giudizio, dopo che la Corte d’Appello di Milano, lo scorso 13 dicembre, ha sancito il divieto di occupare la carica di giudice sommario che di opposizione per lo stesso magistrato, malgrado l’esito opposto che le istanze di ricusazione mosse su questo punto si sono viste riconoscere in passato.
Le decisioni della Corte costituzionale e della Cassazione potrebbero arrivare a fare un po’ di chiarezza su un ambito giuridico, quello delle cause da licenziamento illegittimo, che dopo l’entrata in vigore della legge 92/2012 ha visto l’applicazione di un modello per ogni Tribunale.
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