Eppure, soprattutto in quegli ambienti che da sempre sostengono lo sviluppo e la disciplina delle licenze c.d. “Open Source” in ambiente software, è sempre più sentita l’esigenza di estendere la tutela della libera circolazione delle conoscenze offerta dagli strumenti e dai principi dell’Open Source e del Free Software anche allo studio ed alla progettazione di quello che fino ad oggi è stato considerato un mero supporto: l’hardware.
E’ proprio in virtù di tali esigenze che il 10 febbraio scorso è nata dalla collaborazione di molte personalità di spicco (come Chris Anderson di Wired Magazine o Massimo Banzi del team Arduino) la più completa ed ufficiale “Open Source Hardware Definition”.
Prima di ripercorrere i principi individuati da tale definizione, vi è da rilevare che la tutela giuridica offerta dal nostro ordinamento tramite le licenze software non può essere allo stesso modo attribuita all’hardware. Quest’ultimo, infatti, troverebbe la sua naturale fonte di tutela nella disciplina sui brevetti, ma nel momento in cui si decide di permettere l’utilizzo del “design hardware” – con ciò intendendo i progetti – appare evidente che viene meno la possibilità immediata di chiedere un brevetto sullo stesso. Ecco perchè è bene chiarire che le licenze che saranno conformi dell’Open Source Hardware Definition non faranno riferimento diretto al solo hardware fisico, quanto più che altro alla sua progettazione e relativa documentazione.
La definizione dell’Open Source Hardware – come dichiarato dagli stessi estensori della versione definitiva – è per certi aspetti molto simile alla Open Source Definition individuata dalla Open Source Initiative in relazione al software. Così come quest’ultima prevede che possano essere definite “Licenze Open Source” solo quelle che permettono di distribuire il software nel rispetto di dieci principi, allo stesso modo la definizione dell’Hardware Open richiede che vengano rispettati dodici principi.
Sono i seguenti:
1) Documentazione – è indispensabile rilasciare la documentazione dell’hardware, ivi compresi i files degli schemi, con la possibilità di modificare e redistribuire gli stessi. Inoltre, si deve rendere possibile la creazione dell’hardware riportato nei “disegni” e nel caso in cui l’hardware sia distribuito senza annessa documentazione, quest’ultima si deve rendere agevolmente rintracciabile;
2) Scopo – la documentazione deve indicare in maniera chiara a quale parte dell’hardware fa riferimento l’applicazione della licenza, laddove non sia riferita all’intero;
3) Software necessario – se l’hardware richiede l’uso di determinati software o firmware per il suo funzionamento, devono essere rispettate due condizioni consistenti nel a) avere interfacce hardware per le quali possa essere creato software in grado di rendere la realizzazione del design funzionante e b) il software necessario deve essere rilasciato con una licenza approvata dalla Open Source Initiative;
4) Lavori derivati – la licenza deve permettere la modifica dei disegni e la possibilità di creare opere derivate, che utilizzino la medesima licenza del lavoro originale. Inoltre, si deve rendere possibile a chi produce l’hardware individuato negli schemi, di venderlo, distribuirlo e utilizzare prodotti derivati;
5) Libera distribuzione – la licenza deve permettere la libera circolazione della documentazione, anche attraverso la vendita ma non deve richiedere il pagamento di royalty o tariffe per ogni singola vendita, neanche in relazione ai lavori derivati;
6) Attribuzione – la licenza deve individuare il licenziante al quale deve essere attribuita la paternità della documentazione e deve richiedere che tale informazione sia accessibile all’utilizzatore finale, nonché che i lavori derivati riportino un nome o un numero di versione differente rispetto al lavoro originale;
7) Nessuna discriminazione – rispetto a persone o gruppi di persone;
8) Nessuna discriminazione rispetto ai campi di applicazione dell’hardware – la licenza non deve restringere l’uso dell’hardware ad alcuni settori di attività;
9) distribuzione della licenza – i diritti garantiti dalla licenza devono essere applicati nei confronti di tutti coloro cui venga distribuito l’hardware senza necessità di dover utilizzare altre licenze;
10) La licenza non può essere specifica per un singolo prodotto – i diritti attribuiti dalla licenza non possono dipendere dall’uso della stessa solo in determinati prodotti;
11) La licenza non può limitare altro hardware o software – ossia la licenza non deve restringere l’uso dell’hardware in relazione alla presenza di altro all’hardware funzionalmente collegato;
12) La licenza deve essere tecnologicamente neutrale – le disposizioni della licenza non possono trovare fondamento su una particolare tecnologia utilizzata con ciò limitando la tutela in ragione di una particolare tecnologia.
Dopo la lettura dei dodici principi appena elencati, si rende necessario domandarsi quale possa essere la portata giuridica di una licenza per la distribuzione dell’hardware. In particolare, occorre comprenderne la compatibilità con il nostro Ordinamento nonchè la disciplina giuridica applicabile, con particolare riferimento alla tutela dell’autore. A tal proposito, sarebbe opportuno distinguere in maniera più netta tra il “design dell’hardware” e l’hardware in senso fisico. Se per design dell’hardware – così come menzionato nella definizione descritta in precedenza – intendiamo riferirci a tutta la documentazione che descrive in che modo realizzare e permettere l’uso del prodotto finale, nonchè ai disegni tecnici, le licenze potrebbero trovare la loro fonte di tutela nella Legge sul Diritto d’Autore. Accedendo ad una tale ipotesi, pur considerando che sarebbe in ogni caso necessario approfondire taluni aspetti del diritto applicabile, riusciremmo a stabilire la compatibilità del modello Open Source – fino ad ora applicato al solo software – anche all’hardware.