Sulla libertà di associazione sindacale per il personale militare la Cedu concede ciò che il TAR nega

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Solo pochi mesi fa, esattamente il 23 luglio 2014, con la sentenza n. 8052 i giudici del Tar Lazio, Sezione II, (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2012/201210880/Provvedimenti/201408052_01.XML) statuivano che “Un militare non può dare vita ad associazioni sindacali né aderire a sindacati già esistenti”.

Il ricorso sottoposto all’attenzione del Tar aveva ad oggetto l’annullamento della nota con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva disposto l’inammissibilità dell’istanza di costituzione di un’associazione professionale fra militari a carattere sindacale, presentata dal Brigadiere della Guardia di Finanza, Francesco Solinas. Per il Comando, infatti, “la costituzione di associazioni fra militari a carattere sindacale e l’adesione ad associazione della specie già esistenti sono espressamente vietate dal comma 2 dell’art. 1475 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)”.

Avverso il detto provvedimento proponevano ricorso il Brigadiere Solinas e l’associazione AS.SO.DI.PRO deducendo violazione dell’art. 117 primo comma Cost., violazione degli art. 11 e 14 Cedu.
La tesi di parte ricorrente si incentrava sull’assunto per cui il divieto assoluto di libertà sindacale per gli appartenenti alle forze armate determina una disparità di trattamento ai danni di una specifica categoria di pubblici dipendenti rispetto ad altre categorie di funzionari dello Stato quali i membri della Polizia di Stato e i militari in servizio di leva o quelli richiamati in servizio.
Il ricorso è stato respinto dal Tar in quanto l’art. 1475 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell’ordinamento militare, dispone espressamente che:

“1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.”.

Per quanto rigurda, invece, la “nuova” chiave di lettura della questione prospettata dai ricorrenti, con riferimento agli artt. 11 e 14 CEDU, il Collegio ha ritenuto che non muta l’esito finale nel senso della legittimità della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, in quanto “rimane ineliminabile e comunque insuperabile il dato giuridico per cui la posizione del militare è connotata in modo del tutto peculiare rispetto a tutti gli altri cittadini ed è tale da dover subire una limitazione dei propri diritti”.
Per il Tar Lazio “la specialità della fattispecie e della relativa disciplina è, in maniera complementare, comprovata dal fatto che lo stesso legislatore ha provveduto alla istituzione degli «organi di rappresentanza militare» di cui agli artt. 1476 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, composti da militari di tutte le categorie e di tutti i gradi, eletti su base democratica, e con la espressa competenza di rappresentare e difendere, nelle sedi istituzionali, le aspirazioni, le esigenze, le proposte comunque connesse con gli interessi collettivi delle singole categorie”.

Non la pensa così la Corte Cedu che ha recentemente emesso due sentenze a favore dell’esercizio del diritto di libertà di associazione da parte del personale militare.
Per la Corte sovranazionale, in entrambi i casi sottoposti alla sua attenzione, è stato violato l’articolo 11 della Convenzione in quanto il divieto assoluto di formare o aderire ad un sindacato svuota l’essenza stessa di questa libertà.

Nel caso Matelly c. France, (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{“itemid”:[“001-146695”]}) il ricorso è stato promosso da un ufficiale della gendarmeria, amministratore e moderatore di un forum su internet dal titolo “Gendarmi e cittadini”.
Nel marzo del 2008 venne costituita l’associazione “Forum per i Gendarmi e i cittadini” di cui Matelly era un membro fondatore e successivamente anche vice-presidente. Come i civili e gendarmi in pensione, anche altri gendarmi in servizio vennero coinvolti nell’associazione in qualità di membri ed alcuni di loro sedevano anche nel consiglio di amministrazione.
Dopo l’annuncio ufficiale della costituzione dell’associazione, il Direttore generale della Gendarmeria Nazionale intimò a Mattely e agli altri gendarmi in servizio, membri dell’associazione, di dimettersi immediatamente, ritenendo che l’associazione avesse le peculiarità di gruppo sindacale di categoria, vietato ai sensi dell’articolo L. 4121-4 del Codice della Difesa. Il 5 giugno 2008 Matelly si dimetteva dall’associazione.
I membri dell’associazione presentavano ricorso ma il 26 febbraio 2010 il Consiglio di Stato lo respingeva, giudicando legittima la richiesta di dimissioni avanzata dal Direttore generale della gendarmeria nazionale e considerando la disposizione di legge una restrizione legittima ai sensi degli articoli 10 e 11 della Convenzione.
Matelly si appella alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo invocando proprio gli articoli 10 e 11 della Convenzione, lamentando un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata da parte della Direzione generale della Gendarmeria.
Per la Corte la protezione delle opinioni e la libertà di espressione, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, è uno degli obiettivi della libertà di riunione e di associazione, come sancito dall’articolo 11 che presenta la libertà sindacale come un aspetto particolare della libertà di associazione. Nessuna categoria professionale è esclusa dall’articolo 11 che cita espressamente le forze armate e la polizia tra quelle che possono vedersi imporre dagli Stati “restrizioni legittime”, senza che il diritto alla libertà sindacale dei loro membri sia rimesso in discussione.
I giudici di Strasburgo stabiliscono il principio secondo il quale le “restrizioni legislative” al diritto di aderire o formare associazioni a carattere sindacale per i militari, devono limitarsi solo alla regolamentazione “dell’esercizio” del diritto in questione, e non devono mettere in pericolo l’essenza stessa del diritto di organizzarsi.
La Corte non accetta le limitazioni che interessano gli elementi essenziali della libertà di associazione in quanto il diritto di formare un sindacato e di aderirvi è uno degli elementi essenziali della libertà sancita dall’art.11 Cedu.
Sebbene la legislazione francese preveda degli organismi interni in rappresentanza delle istanze e delle preoccupazioni del personale militare, tuttavia, tali istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale militare, libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di aderirvi.
Per la Corte le motivazioni addotte dalle autorità francesi per giustificare l’interferenza con i diritti del ricorrente non sono né pertinenti né sufficienti, dal momento che la loro decisione si pone come un divieto assoluto rivolto al personale militare che decide di unirsi in un sindacato di categoria: questo divieto generale di formare o aderire a un sindacato non può essere considerato proporzionato e non è, quindi, “necessario in una società democratica”. Ne consegue che vi è stata una violazione dell’articolo 11.

Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte Edu nel caso ADEFDROMIL c. France (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{“languageisocode”:[“FRA”],”documentcollectionid2″:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[“001-146700”]}), laddove il ricorrente lamentava una violazione dell’articolo 11 della Convenzione a causa del divieto per i militari di aderire ai sindacati e quello per tali associazioni di stare in giudizio per difendere interessi professionali collettivi.
L’associaizone ADEFDROMIL fu creata nell’aprile 2001 da due militari prevedendo nel proprio statuto “lo studio e la difesa dei diritti, degli interessi materiali, professionali e morali, collettivi o individuali, dei militaires” e per il perseguimento di questo oggetto, l’associazione interviene davanti a tutte le autorità e giurisdizioni”. Numerosi soldati aderirono rapidamente all’Associazione.
Tuttavia, il 28 novembre 2002, il direttore del gabinetto del ministro della Difesa inviava una nota ricordando agli Stati Maggiori che ai sensi dell’articolo 10 della legge del 13 luglio 1972 “l’esistenza di raggruppamenti professionali militari a carattere sindacale così come l’adesione dei militari in attività ai raggruppamenti professionali è incompatibile con le regole del disciplina militaire”. Poiché l’oggetto dell’associazione aveva un carattere sindacale, chiedeva di informare i soldati in servizio che, a pena di sanzioni disciplinari, non potevano aderire a quest’associazione e dovevano dimettersi nel caso ne fossero membri.
La ricorrente adduce una violazione della sua libertà sindacale in quanto il diritto francese proibisce la costituzione d’associazione o gruppo di natura sindacale nell’ambito dell’esercito e non permette loro di stare in giudizio per difendere i loro diritti ed interessi professionali, come pure quelli dei loro membri. L’assenza di riconoscimento della sua capacità di agire in giudizio costituirebbe una discriminazione rispetto alle altre associazioni esistenti che si occupano della condizione dei soldati in attività di servizio.
Per la Corte le parole “per la difesa dei propri interessi” elencati nell’articolo 11 non sono ridondanti e la Convenzione salvaguarda la libertà di proteggere gli interessi professionali dei membri del sindacato attraverso l’azione collettiva di cui gli Stati contraenti devono autorizzare al tempo stesso e rendere possibili la condotta e lo sviluppo. Dovrebbe pertanto essere possibile per un sindacato intervenire per la difesa degli interessi dei suoi membri.
La Corte osserva che le restrizioni devono essere limitate all “esercizio” dei diritti e non devono minare l’essenza del diritto di organizzazione. Di conseguenza, la Corte ribadisce di non accettare restrizioni che colpiscono gli elementi essenziali della libertà di associazione. Il diritto di formare un sindacato e di aderirvi è uno di questi elementi essenziali. Per essere compatibile col paragrafo 2 dell’articolo 11, l’ingerenza nell’esercizio della libertà sindacale deve essere “prevista dalla legge”, ispirata per uno o più scopi legittimi e “necessaria, in una società democratica”, all’inseguimento di questo o questi scopi. Il divieto puro e semplice di costituire o aderire ad un sindacato non costituisce, in ogni caso, una misura “necessaria in una società democratica”.
Ai sensi dell’art.11 della convenzione possono essere previste restrizioni, anche significative, in relazione ai modi d’azione e d’espressione di un’associazione professionale e dei militari che vi aderiscono ma tali restrizioni non devono privare i soldati ed i loro sindacati del diritto generale d’associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali. Anche in questo caso le motivazioni addotte dalle autorità per giustificare l’interferenza con i diritti della ricorrente non erano né pertinenti né sufficienti.
Per la Corte le autorità interne hanno messo in pericolo l’essenza stessa della libertà d’associazione in quanto hanno proibito all’associazione, per principio, di agire in giudizio a causa della natura sindacale del suo oggetto sociale, senza determinare concretamente le sole restrizioni che imponevano le missioni specifiche dell’istituzione militare.
Di conseguenza, l’ingerenza denunciata non può essere considerata proporzionata e quindi non era “necessaria in una società democratica” ai sensi dell’articolo 11 § 2 della Convenzione. La Corte riconosce all’associazione 5.000 euro per il danno morale subito: infatti, dalla sua creazione nel 2001, è stata presentata come un raggruppamento suscettibile di minacciare la disciplina militare e di indurre alla ribellione e per questo tenuta lontano da ogni manifestazione ufficiale e denigrata davanti alla rappresentazione nazionale all’epoca della discussione sullo statuto dei militari.

Giuliana Gianna

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