Libera professione “intramuraria allargata”: entro il 31 marzo le Asl devono adeguarsi

Dario Di Maria 15/03/13
Il Ministero della Salute, con decreto del 21 febbraio 2013 (in GURI del 13 marzo), ha stabilito le “Modalita’ tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attivita’ libero professionale intramuraria”.

Entro il 31 marzo le Regioni (e le ASL) si dovranno adeguare, altrimenti le attività professionali autorizzate non potranno continuare oltre il 30 aprile. La c.d. Libera professione “intramuraria allargata”, è l’attività professionale svolta dai medici del SSN, che hanno optato per il regime di esclusività e che percepiscono la relativa indennità. L’attività dovrebbe essere svolta negli ambulatori dell’ASL, ma, in mancanza di adeguati spazi, può essere autorizzata presso strutture private. I compensi sono incassati dalla struttura privata, ma una percentuale spetta all’ASL di appartenenza.

Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni dovevano completare gli interventi di ristrutturazione edilizia per rendere disponibili i locali destinati all’esercizio dell’attivita’ libero-professionale intramuraria.

Inoltre, sempre entro il 31 dicembre 2012, le Regioni o le aziende sanitarie dovevano provvedere ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per la libera professione. Le autorizzazioni all’attività libero-professionale intramuraria “allargata”, cessavano il 31 dicembre 2012.

In mancanza di spazi adeguati, le Regioni nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l’esercizio dell’attivita’ libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attivita’, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete.

Tale eventuale programma sperimentale, presuppone, entro il 31 marzo 2013, la predisposizione e attivazione di una infrastruttura di rete per il collegamento tra l’azienda sanitaria e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attivita’ libero professionale intramuraria. Con l’utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, deve essere possibile l’espletamento del servizio di prenotazione, l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria competente dei dati relativi all’impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, nonché il pagamento direttamente all’ azienda mediante mezzi che assicurino la tracciabilita’ della corresponsione di qualsiasi importo.

Le Regioni hanno la facolta’ di concedere la temporanea continuazione dello svolgimento di attivita’ libero professionali già autorizzate, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui sopra, e comunque non oltre il 30 aprile 2013.

Oltre tale data, in mancanza dell’infrastruttura di rete, l’attività non potrà più essere svolta.

Le Regioni debbono altresì escludere la possibilita’ di svolgimento dell’attivita’ libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusivita’ o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusivita’, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilita’ delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell’ente o azienda del Servizio sanitario nazionale

I termini, perentori, sono stabiliti da una legge, per cui un’eventuale proroga dovrebbe essere contenuta in un atto avente forza di legge, ma, vista la situazione attuale di incertezza politica, la proroga è molto improbabile.

 

Dario Di Maria

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento