Questi interrogativi mi vengono frequentemente posti da chi si rivolge al mio studio per ottenere la separazione personale.
E’ bene precisare che il nostro ordinamento non prevede alcuna disposizione che vieti all’ex moglie di far entrare un nuovo compagno nella casa familiare. Questo perché entrambi i coniugi dopo la separazione hanno diritto di rifarsi una vita conoscendo una nuova persona e iniziando, addirittura, una convivenza. Convivenza che può stabilirsi nella casa familiare che il Giudice, per ragioni di tutela, in presenza di figli minori, ha assegnato alla ex moglie.
Sul punto i Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 23786, hanno stabilito che “non potesse essere imposto alla ex moglie di non convivere con il nuovo compagno nell’abitazione assegnatale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale”.
Ma è possibile opporsi all’ingresso di questa nuova persona nel nucleo familiare?
La risposta è positiva. Ci si può opporre solo nell’ipotesi in cui l’ingresso di questa nuova persona arrechi pregiudizio al minore, pregiudizio che deve essere dimostrato e documentato in giudizio. Se il Giudice, alla luce di quanto provato, ritiene che, concretamente, la vicinanza con il nuovo compagno della madre sia pregiudizievole per il minore può modificare le condizioni della separazione vietandone il contatto con quest’ultimo.
Sotto il profilo economico, ovvero la corresponsione dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie, è bene precisare che la presenza costante di questa nuova persona determinando una convivenza e, quindi, costituendo un nuovo nucleo familiare può consentire di diminuire o, addirittura, eliminare l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie.
In conclusione, con questa pronuncia, la Suprema Corte riconosce ai coniugi la piena libertà di rifarsi, dopo la separazione, una nuova vita sul presupposto che non sussiste più per entrambi l’obbligo di fedeltà coniugale.
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