Invece dal primo articolo si deduce che l’espropriazione riguarda il provvedimento dell’autorità amministrativa finalizzato a sottrarre un bene immobile, o un diritto relativo a un immobile, di un soggetto privato o pubblico, a favore di un soggetto pubblico o privato, per realizzarvi “opere pubbliche o di pubblica utilità”.
Esso infatti chiarisce che beneficiario dell’espropriazione può essere anche un soggetto privato purchè sia soddisfatto il fine, di interesse generale, di realizzare un’opera pubblica o di pubblica utilità, o di destinare il bene alla fruizione collettiva, senza trasformarlo.
Ai sensi del comma 2, stesso articolo, è da ricomprendere tra le opere pubbliche o di pubblica utilità, la “realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione”.
E’ perciò possibile l’espropriazione di beni immobili anche solo per consentirne l’utilizzo da parte della collettività, indipendentemente dalla trasformazione o modificazione.
Si tratta di casi in cui il potre di espropriare è riconosciuto per la tutela e valorizzazione di determinati immobili, ed è per questo che il suo esercizio non necessita della loro modificazione o dall’esecuzione di lavori.
Il testo unico però non utilizza la risalente terminologia, che faceva riferimento all’espropriazione “per pubblica utilità” (articolo 1 legge n. 2359 del 1865) o “per pubblico interesse” (articolo 834 codice civile) o “per motivi di interesse generale” (articolo 42, comma 2, Costituzione).
Piuttosto indica in modo concreto le finalità dell’espropriazione – realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e fruizione collettiva dei beni – eliminando la citata distinzione e unificando i procedimenti.
Il testo unico tuttavia distingue le “opere pubbliche” dalle opere di “pubblica utilità”, adeguandosi alla terminologia usata dal legislatore, dopo la legge n. 2359 del 1865, e dalle elaborazioni della giurisprudenza..
Le opere di pubblica utilità, secondo l’elaborazione della giurisprudenza, sono quelle che, se anche destinate ad una uso individuale, soddisfano comunque un interesse generale, quali, ad esempio, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finalizzati a offrire abitazioni a basso costo ai meno abbienti.
In sintesi il testo unico, se da un lato distingue le opere pubbliche da quelle di pubblica utilità, per individuare le finalità cui è diretta l’espropriazione, dall’altro, all’articolo 36, fa riferimento ad “opere private di pubblica utilità”, non rientranti tra quelle di edilizia residenziale pubblica.
Conseguentemente, essendo per il testo unico opere di pubblica utilità, sia quelle di edilizia residenziale pubblica, sia tutte le altre opere private di pubblica utilità, entrambi i tipi di intervento, indipendentemente dalla natura del soggetto, pubblico o privato, possono essere dichiarati di pubblica utilità.
Ciò trova il suo precedente storico nell’articolo 2 della legge fondamentale sull’espropriazione, il quale prevedeva che “possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo opere che si debbano eseguire per conto dello Stato, delle province o dei Comuni, nell’interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui”.
Significativa è a tale proposito la decisione del T.A.R. Lombardia, Milano, 24 giugno 1996, n. 848, secondo cui “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.14, comma 4-bis, l. n. 359/1992 per contrasto con l’art. 42 cost., nella parte in cui, conservando a favore delle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici, le attribuzioni già spettanti in materia espropriativa agli enti originari, comporta la dichiarazione di pubblica utilità “ex lege” relativamente ad opere intraprese da soggetti di diritto privato; invero, l’interesse generale che , a norma dell’art. 42 cost., legittima l’espropriazione della proprietà privata, ben può configurasi anche in relazione adopere da realizzarsi a cura di soggetti privati, come del resto sancisce l’art. 2 comma 2 l. n. 2359/1865 che, infatti, prevede la dichiarazione di pubblica utilità non solo per le opere da eseguirsi per conto dello Stato, delle province e dei comuni nell’interesse pubblico, ma anche per “quelle che allo stessoscopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui”.
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