L’espropriazione come “idea”

L’espropriazione, sostiene l’autore, è innanzitutto un’idea. Con tale espressione a sorpresa inizia un lungo percorso sui temi più caldi del potere ablatorio in Italia. Il periodo preso in esame è quello della c.d. grande riforma economico sociale, che ha avuto avvio all’incirca cinquant’anni fa e che si è protratto per oltre un ventennio, con riprese e ricadute che non consentono in definitiva una sua esatta circoscrizione temporale. Di certo, esso può definirsi come uno dei momenti più fervidi della pianificazione del territorio per l’ampliamento e l’ammodernamento dei servizi, delle vie di comunicazione, e, più in generale, per una soddisfacente fruizione dei beni comuni sotto la spinta di una ricchezza che per tutti sembrava a portata di mano. L’espropriazione è dunque, secondo le linee iniziali tracciate nell’opera, un deciso impulso al progresso attraverso l’utilizzo dei principi cardine su cui deve reggersi ogni moderno aggregato umano e che trovano la loro sintesi, innanzitutto giuridica, in un’efficace espressione: solidarietà sociale.

Sono due parole, queste, che possono evocare nebulose astrazioni o livelli di pensiero metagiuridico. Ma non è così, visto che solo una distratta lettura delle regole su cui si fonda l’ordinamento giuridico può condurre a conclusioni del genere, ossia a ritenere che vocaboliquali collaborazione, cooperazione, mutua assistenza, valutazione incisiva delle concrete condizioni dei soggetti coinvolti in una determinata vicenda e consimili – appartengano ad un settore estraneo al percorso del diritto, quando invece è vero proprio il contrario, vale a dire che è sempre più radicata negli interpreti e nella coscienza collettiva l’idea che la dimensione giuridica debba rapportarsi ad una sua reale comprensione tematica e linguistica. Ciò si ottiene solo utilizzando parametri dialogici che transitano lungo il binario di una rinnovata solidarietà tra cittadino e pubblica amministrazione, in modo che i sacrifici (ché di questi si parla a proposito di espropriazione) per l’utile generale siano mediati dalla diretta intelligenza del percorso seguito per imporli, nonché dei termini di utilizzo della res incisa dall’intervento autoritativo e dal “ritorno” di un impiego della res medesima non più uti singolus, ma uti civis.

Non esiste comparto giuridico che si sottragga al paradigma normativo della collaborazione, sia nei rapporti interpersonali, sia, a maggior ragione, nelle situazioni che contrappongono il privato al gestore della cosa pubblica. Solidarietà a tutti livelli, dunque, e non acritica destabilizzazione della sfera giuridica dell’individuo. Del resto, sarebbe illusorio ritenere che il tema delle ablazioni chiamasse in causa unicamente la materia dominicale e la sua corretta amministrazione, o ridistribuzione, in prospettiva dell’interesse comune. Ben altre e più ficcanti sono le questioni che si stagliano sullo sfondo di un tema del genere. Questo, anzi, può rappresentare il pretesto per “saggiare” i “nervi” sempre scoperti dell’organizzazione della pubblica amministrazione, del rispetto dei canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento, del decentramento ai minori enti territoriali di competenze non più gestibili da un unico motore propulsivo, delle riforme costituzionali già attuate e di quelle di cui si continua a parlare, della difesa dell’ambiente da una sempre più invasiva attività dell’uomo che spesso induce – in una sorta di controtendenza di costume – al rifiuto della modernità e della civilizzazione.

Tutte le questioni appena elencate hanno un loro svolgimento nell’opera. Tra di esse, spicca quella della proprietà, non nella sua statica visione dei poteri esplicabili dal dominus, bensì come espressione di un benessere accessibile ai più, alla collettività, a quell’indeterminato corpo sociale del cui interesse la pubblica amministrazione si fa portavoce. E si giunge qui ad un altro argomento assai delicato: l’antitesi dell’interesse privato alla conservazione del bene con la indubbia impostazione dinamica dell’istituto proprietario risalente alla codicistica del 1942 e che ha poi trovato nella costituzione repubblicana una svolta di chiara marca anti individualista, ovvero socialista, ovvero democratica, impressa a tutti i rapporti giuridici e della quale non poteva non risentire il vecchio dominium.

Siamo qui di fronte ad una fondamentale fase della nostra storia, giuridica e culturale, ove la tutela dei valori assoluti dell’individuo è mediata dall’esigenza di esprimere, attraverso i principi della condivisione, la volontà di una nazione di risollevarsi dal tracollo in cui era precipitata. A questo punto, non esistono più beni materiali o iniziative che il singolo possa ritenere non condizionabili dalla comune sorte e dal forte senso di ripresa del momento. Il riferimento è ai fini sociali che devono indirizzare l’attività economica, ma, innanzitutto, per quel che qui rileva, alla funzione sociale della proprietà; una funzione, in merito alla quale ci si è chiesti se sia o meno, o se si debba considerare, il diritto proprietario un diritto di rilievo costituzionale.

Il dibattito che vi si è innestato non è di pura teoria, poiché intorno ad un tale interrogativo si sono contrapposte, non solo le richieste degli espropriati di ottenere il giusto compenso degli immobili loro sottratti in via espropriativa, ma altresì – e soprattutto – i contrasti fra i nostri supremi giudici (delle leggi, di legittimità e del Consiglio di Stato) e di Strasburgo, la cui Corte sembra infine aver indotto nei primi una inversione di tendenza verso una considerazione più equa ed equilibrata della sfera dominicale del singolo.

Ed ecco, sullo sfondo, stagliarsi un altro tema “caldo”: l’adesione sentita e da protagonista dell’Italia al Consiglio d’Europa, che attraverso il protocollo addizionale CEDU pone all’art. 1 tra i suoi obiettivi il rispetto dei beni della persona, dopo avere licenziato (sempre l’Italia) una legge fondamentale nel cui contesto la proprietà privata pare aver perso la centralità di un tempo ed ove questa viene comunque proposta in linea distonica rispetto ai paesi occidentali ed allo stesso programma di integrazione europea. Si tratta di una dissonanza che più evidente non potrebbe essere e che dà il senso di una contraddizione giuridica e politica, che alla fine è emersa nel consesso internazionale.

Rebuffa, nell’incipit di una delle sue più significative opere (La costituzione impossibile, ove constata il mancato funzionamento della Carta del 1948 e propone la istituzione di una nuova assemblea costituente), ricorda Turgot: “Impariamo sempre dagli avvenimenti quando è troppo tardi, mentre la politica ha sempre bisogno, per così dire, di prevedere il presente”.

Politica e diritto, questa è senz’altro un’altra vexata quaestio: il dominio dell’una sull’altro e la strumentalità del secondo per far trionfare i progetti di una classe dirigente. A tutto questo si riduce il compito del diritto? Ed in tale coacervo di puri interessi di parte, di compromessi tra maggioranze e minoranze parlamentari, quale ruolo viene lasciato ai valori assoluti che prescindono dagli esiti di una tornata elettorale, all’etica, al trionfo della giustizia? Il diritto è dunque solo l’elaborato di una corrente politica, di un partito? I diritti dell’uomo sono irreali, sosteneva lo storico francese del diritto Michel Villey (Il diritto e i diritti dell’uomo), e la loro impotenza è evidente, sicché è bellissimo vedersi promettere l’infinito; ma poi, come stupirsi se la promessa non è mantenuta!

Di certo, tornando alla proprietà, quando un diritto, trattato ed all’apparenza protetto come valore fondamentale, viene controbilanciato da indeterminati interessi generali cessa di essere tale. Non vi può essere, afferma Dworkin, un diritto che funga da cardine all’interno di un sistema giuridico se poi è sufficiente l’indeterminatezza dell’utile collettivo a sacrificarne il rispetto. Come a dire, nello specifico dell’esperienza italiana, che non può la proprietà privata valere come principio fondamentale del nostro ordinamento se debba sempre cedere di fronte ad una (continuamente) evocata (ma altrettanto continuamente indefinita) sua funzione sociale.

 

Giuseppe Cassano

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