L’equo compenso è un balzello legittimo ma non per gli imprenditori

Redazione 04/03/12
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Non è esattamente quello che ci si attendeva l’esito della pioggia di ricorsi che ha investito la nuova disciplina italiana in materia di equo compenso per copia privata, ovvero il famigerato decreto Bondi con il quale l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali aveva fatto un regalo di Natale multimilionario all’industria dell’audiovisivo con i soldi dell’industria ICT.

Dopo la Sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva definitivamente chiarito che l’equo compenso per copia privata deve necessariamente essere ancorato all’effettivo utilizzo – ancorché identificato solo su base presuntiva – del supporto o del dispositivo per la realizzazione di una copia privata e le decisioni assunte dal Consiglio di Stato e dal Governo francese, ci si attendeva che anche i giudici italiani facessero la loro parte ed accertassero la palese illegittimità della disciplina italiana almeno nella parte in cui legittima esose richieste di pagamento in relazione alla compravendita di supporti e dispositivi destinati all’utenza business.

Non è andata così.

Il TAR Lazio ha respinto tutti i ricorsi e stabilito che il decreto Bondi è legittimo.

E’ andata male, ma non malissimo come, da domani, ci racconterà SIAE e i compagni di merenda dell’equo compenso.

Innanzitutto, con buona pace delle ipocrite posizioni della SIAE e degli autori, infatti, i Giudici amministrativi hanno messo nero su bianco che l’equo compenso per copia privata è una prestazione patrimoniale imposta ovvero un balzello e non già il corrispettivo – ancorché forfetario – dell’utilizzo delle altrui opere dell’ingegno.

Ecco quanto scrivono i giudici amministrativi al riguardo: “non può che giungersi alla conclusione che il pagamento dell’equo compenso per copia privata, pur avendo una chiara funzione sinallagmatica e indennitaria dell’utilizzo (quanto meno potenziale) di opere tutelate dal diritto di autore, deve farsi rientrare nel novero delle prestazioni imposte, giacché la determinazione sia dell’an che del quantum è effettuata in via autoritativa e non vi è alcuna possibilità per i soggetti obbligati di sottrarsi al pagamento di tale prestazione fruendo di altre alternative”.

Nonostante il rigetto del ricorso, quindi, il TAR ha, almeno chiarito, che l’equo compenso è un autentico balzello.

Ma non basta.

I Giudici amministrativi, infatti, pur avendo respinto la tesi dei ricorrenti secondo la quale il Decreto Bondi sarebbe illegittimo in quanto impone il pagamento dell’equo compenso anche in relazione alla vendita di supporti e dispositivi destinati a clienti professionali, hanno chiarito che tale conclusione deriva non già dalla legittimità di tale pretesa ma, al contrario, dalla circostanza che la vigente disciplina italiana escluderebbe alla radice la possibilità per chicchessia di pretendere un equo compenso a fronte della vendita di supporti e dispositivi destinati all’utenza business.

Eccolo il secondo principio che consente di essere meno severi nel giudicare la decisione dei Giudici amministrativi: nessun equo compenso è dovuto – anche nel vigore del Decreto Bondi – a fronte della commercializzazione di supporti e dispositivi destinati ad un’utenza professionale.

La disciplina contenuta nel decreto impugnato, infatti, in linea con le disposizioni del diritto comunitario e nazionale, non impone alcuna prestazione patrimoniale con riguardo all’uso professionale del prodotto ma, al contrario, stabilisce espressamente la necessità di prevedere esenzioni con riguardo all’uso professionale dell’apparecchio”.

E’ questo quanto scrivono i Giudici.

Ciò che non può essere condiviso della decisione – che sotto tale profilo andrà, probabilmente, impugnata – è che secondo il TAR Lazio, tale principio sarebbe sufficientemente garantito da una disciplina – quale quella contenuta nel Decreto Bondi – che affida la determinazione delle modalità di attuazione del principio medesimo non già ad un soggetto terzo ed indipendente ma ad un soggetto, come la SIAE, portatore di un rilevante interesse proprio nell’esazione dell’equo compenso, interesse dato dagli ingenti profitti – a titolo di commissioni – che essa percepisce.

In attesa di provare a far comprendere ai Giudici del Consiglio di Stato tale profilo, allo stato, non rimane che agire, senza ritardo, sulla SIAE perché perfezioni il più alto numero possibile di esenzioni generali dall’obbligo di pagamento dell’equo compenso per tutte le tipologie di vendita di supporti o dispositivi ad utenza professionale.

In tale prospettiva andrà, peraltro, ricordato che “esenzione” non significa “rimborso” e che SIAE, pertanto, dovrà stabilire con proprie convenzioni con tutte le categorie di soggetti interessati che l’equo compenso non è dovuto e non già, semplicemente, che può essere recuperato attraverso l’adempimento di complessi oneri burocratici.

I Giudici amministrativi oggi hanno detto che nessun imprenditore deve versare un euro – né direttamente né indirettamente – a titolo di equo compenso per copia privata e che tocca a SIAE garantire che ciò accada davvero.

Redazione

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