Legittima difesa approvata, è Legge: cosa prevede e cosa cambia

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Redazione 28/03/19
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Diventa Legge di stato la Legittima Difesa. Il Senato ha approvato il testo, oggi 28 marzo 2019, con 201 sì, 38 no e 6 astenuti. Si dà così il via alle nuove norme che regoleranno d’ora in poi il raggio d’azione dei cittadini italiani in senso ampio: in breve d’ora in poi la difesa sarà sempre legittima. La difesa non è punibile se si usa “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità, i beni propri o altrui”

Un testo di riforma composto da 9 articoli. Oltre ad apportare modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, si interviene anche su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.

Non è entusiasta della riforma l’Associazione nazionale magistrati (Anm), secondo cui la nuova legittime difesa “non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino a oggi; al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con sé grandi difficoltà di interpretazione: tutto ciò significa che tutti saranno meno garantiti”.

Con gaudio della Lega, Matteo Salvini in primis, quella che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventerà a tutti gli effetti Legge, consentirà ai cittadini di difendersi in maniera ampia.

Vediamo in 5 punti cosa prevede la nuova legge di riforma della legittima difesa.

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Legittima difesa: sempre possibile

Il nodo cruciale della riforma approvata è Articolo 1, che va a modificare l’articolo 52 del codice penale, che regola proprio la legittima difesa. Resta intatto il comma 1 ma viene stravolta il comma 2 da una semplice parola.

Il comma 1 del testo precedente restalo stesso: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Il comma 2 invece cambia con una sola parola la sostanza: viene aggiunta la parola “sempre”. Il che elimina la proporzione richiesta prima tra offesa e difesa e considera sempre esistente quel rapporto che porta la persona a difendersi.

Il comma 3 che amplia la difesa anche sul luogo di lavoro resta intatto.

Viene poi introdotto il comma 4, che amplia e delinea il concetto di offesa. Agisce “sempre in stato di legittima difesa” il soggetto che “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

In breve ci si sente minacciati da un ladro? Un ladro minaccia di possedere armi? Allora siamo legittimati a reagire.

Legittima difesa: non colpevole chi reagisce a un’aggressione in casa propria

Viene modificato anche l’articolo 55, in cui si parla del reato di eccesso colposo di legittima difesa. La riforma specifica che non può essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si è difeso da un’aggressione nella sua abitazione.

Nei casi di violazione del domicilio o del luogo di lavoro se si è agito per difendere se stessi o qualcun altro (come prevede l’articolo 52), non può essere punito chi ha agito perché turbato dalla situazione.

Legittima difesa: pene più severe per i reati

Il testo prevede pene più dure per una vasta gamma di reati.

  • violazione di domicilio(art. 614 del codice penale),  sarà punita da 1 a 4 anni, e non più da 6 mesi a 3 anni, per “chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno” e da 2 a 6 anni, e non più da 1 a 5, “se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”,
  • furto(614 bis c.p.). in questo caso le sanzioni passano da 4 a 7 anni, invece dell’attuale formulazione, non più da 3 a 6 anni,
  • furto con aggravanti, come ad esempio l’utilizzo della violenza o se il colpevole ha “armi o narcotici anche senza usarli”. In questo caso “la pena è della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da euro 1000 a euro 2.500”,
  • reato di rapina (628 c.p.): la pena massima resta 10 anni di reclusione, il minimo invece passa da 4 a 5 anni, con inasprimenti in caso di aggravanti.

Legittima difesa: gratuito patrocinio dello Stato

Viene introdotto all’articolo 8 il gratuito patrocinio dello Stato nei casi di legittima difesa. Significa che chi viene assolto, prosciolto, o nei casi in cui il procedimento penale veenga archiviato, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, non dovrà pagare alcuna parcella.

Legittima difesa: risarcimento danni

Il soggetto autore del fatto, se viene assolto in sede penale, non è mai obbligato a risarcire il danno. Se invece si delinea un eccesso colposo, al danneggiato viene riconosciuta un’indennità che sarà calcolata dal giudice tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

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