Con la sentenza 596 dello scorso 10 marzo, infatti, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che impossessarsi del telefonino altrui, leggendone i messaggi e la corrispondenza privata, qualifica il reato di ingiusto profitto morale e delitto di rapina.
Insomma, un comportamento a dir poco censurabile a parere della Cassazione, che ha definitivamente smorzato i propositi di spionaggio che assalgono un coniuge o un convivente approfittando della distrazione altrui, mentre il partner si trova magari sotto la doccia o ha momentaneamente dimenticato il proprio telefono incustodito sul tavolo del salotto.
Situazioni alquanto comuni che, però, non devono indurre in tentazione il partner geloso: essere scoperti a curiosare nelle conversazioni dell’altro può costare davvero caro anche a livello penale.
Nel caso specifico un uomo si era impadronito del telefono della fidanzata per raccontare al padre di lei i messaggi ricevuti da un altro pretendente. La Cassazione ha confermato che nella fattispecie di delitto di rapina “il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale”. E proprio lo scopo ultimo dell’imputato, ossia spiegare al padre della fidanzata sulla presunta relazione di costei con un altro uomo, si coniuga, a parere della Suprema Corte, l’ingiustizia del profitto morale derivante dall’attività illecita.
“Il diritto alla riservatezza – spiega la Corte – tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna e si pone in prosecuzione ideale con il reato di tentata violenza privata”.
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