La proposta andrà a modificare l’articolo 33 della legge 104 del 1992, che prevede attualmente una retribuzione al 100 percento per i dipendenti pubblici, docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari in necessità di assenza dal posto di lavoro per assistenza a una persona in condizione di disabilità.
Se la legge di stabilità non verrà ulteriormente ritoccata, però, la retribuzione verrà decurtata al 50%, con buona pace anche del contratto collettivo nazionale della scuola siglato nel 2007.
Nello specifico, la legge 104 introduce due diverse tipologie di casi attraverso cui poter godere del permesso: due ore al giorno – o tre anni di astensione facoltativa – per i genitori con minore in stato grave di disabilità, retribuito fino al terzo compleanno del bambino; in secondo luogo, per i lavoratori che assistono un parente entro il secondo grado soggetto a handicap, retribuzione di tre giorni mensili coperti a livello previdenziale.
Insomma, se la modifica nel ddl stabilità dovesse passare il vaglio del Parlamento, a esserne toccati saranno solo i soggetti appartenenti alla seconda categoria, che, al netto, dovrebbero vedersi attribuita, a secondo del grado di inserimento, una fetta tra un quarto e un quinto della retribuzione.
Storia diversa per le richieste di tre giorni di permesso i quali, da chiunque fruiti, potranno continuare a godere di contributi figurativi, senza conseguenti penalizzazioni qualora a fruirne sia lo stesso disabile, un coniuge che assiste l’altro in difficoltà o per i genitori in caso di assistenza ai figli.
Un’altra modifica alla legge 104, inserita nel ddl stabilità, riguarda la disposizione delle commissioni mediche finalizzate all’assegnazione del docente di sostegno.
A svolgere le verifiche del caso, non dovrebbe essere più una commissione legata all’Unità sanitaria locale, ma all’Inps, che, dunque, affiderà, nel caso di conclamate necessità cognitive o di altro genere, all’assegnazione del bambino a un docente di sostegno.
Leggi il testo della legge di stabilità
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