Le norme per il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di cui ai commi 494-510 sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari d’acquisto.
I nuovi strumenti che agiscono sul lato della domanda, incluso lo sviluppo di gare aggregate, e le misure volte al rafforzamento degli strumenti sul lato dell’offerta, offrono alle amministrazioni pubbliche strumenti per effettuare riduzioni della spesa per l’acquisto di beni e servizi nel solco già tracciato dal decreto legge n.66 del 2014.
Ogni amministrazioni è tenuta, comunque, ad associare alle leve e gli strumenti forniti percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti, anche per non incorrere in debiti fuori bilancio.
Comma 511
La norma prevede la facoltà per l’appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel caso contratti che prevedono l’indicizzazione al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo superiore al 10% complessivo indicato al momento dell’offerta, o l’eventuale risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto.
La revisione contrattuale deve essere operata sulla base di una istruttoria condotta dal dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi e che sia basata sui c.d. costi standard, a tutt’oggi non ancora determinati. Nelle more di tale determinazione, il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 66/2014 ha -incaricato l’ANAC di fornire, a partire dal l° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un ‘elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertata dall’autorità indipendente di regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Procedura e modalità di riequilibrio. Al verificarsi delle condizioni previste, testé menzionate, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
Comma 512
La disposizione ha la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di spending review in atto, la spesa corrente per informatica al netto dei canoni per i servizi di connettività delle a pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato della PPAA come definito 279 dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009,n. 196. In particolare, si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle suddette Amministrazioni pubbliche e società, quella dell’utilizzo degli strumenti predisposti nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le Regioni vengono autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità dei soggetti aggregatori regionali, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi -istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014-destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori.
Comma 513
Si prevede che l’AGID predisponga il Piano triennale per l’informatica nella PA che viene approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il piano deve contenere l’elenco dei a beni e servizi informatici e di connettività e i connessi costi, per ciascuna amministrazione o categoria 280 di amministrazioni, si prevede inoltre che i beni e servizi in questione siano suddivisi in spese da sostenere per l’innovazione e spese per la gestione corrente e che si individuino i beni e i servizi la cui acquisizione ha rilevanza strategica.
Comma 514
Per le finalità di cui al comma 513 viene stabilito. che la Consip o il soggetto aggregatore interessato a programmi, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale· in proposito, l’acquisizione dei beni e servizi a secondo il Plano triennale per l’informatica nella PA di cui al comma 512. Consip e AGID, sulla base delle informazioni in loro possesso, propongono alle amministrazioni e alle società interessate misure volte al contenimento della spesa. Consip e gli altri soggetti aggregatori promuovono l’aggregazione della domanda funzionale all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle PA; questo avviene secondo la base territoriale di riferimento dei soggetti stessi, che può essere nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni. Tale disposizione consente un governo unitario e un maggior coordinamento dell’attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale e dall’Agenda digitale italiana.
Comma 515
La disposizione individua come obiettivo di risparmio da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, il 50% della spesa media annua dedicata alla gestione corrente del solo settore informatico, con riferimento al triennio 2013-2015. Tale obiettivo di risparmio va considerato al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Sogei Spa, Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale. Sono escluse dall’obiettivo di risparmio l’INPS, l’lNAIL, Sogei Spa, le società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, e le spese di investimento della giustizia necessarie a completare l’informatizzazione del processo civile e penale degli uffici giudiziari I risparmi derivanti dalle disposizioni del presente comma sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
Comma 516
La disposizione prevede un procedimento rafforzato nel caso in cui non si proceda agli acquisti secondo quanto previsto ai commi 512 e 514, per ragioni attinenti all’inidoneità o alla indisponibilità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione o della società, ovvero in casi di necessità e urgenza. Infatti, è previsto che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche contenute nell’elenco Istat possano procedere con approvvigionamenti autonomi, senza utilizzare gli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti (Consip) e dei soggetti aggregatori, esclusivamente previa apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, in cui si dia evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, anche con riferimento a contingenze di necessità e/o di urgenza. Inoltre, la disposizione prevede che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga ai commi 512 e 514 siano comunicate all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Agenzia per l’Italia Digitale, per le consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.
Comma 517
E’ previsto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 516 rileva sotto diversi profili di responsabilità (disciplinare ed erariale).
Comma 518
Al fine di rendere coerente il quadro normativa in materia di pareri di congruità tecnica economica da parte di Agid, è prevista l’abrogazione della disposizione contenuta al comma 3 -quinquies dell’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in cui si prevede che Consip svolga l’attività istruttoria ai fini del rilascio dei pareri Agid.
Comma 519
E’ prevista una disposizione riguardante gli acquisti di beni e servizi in materia informatica per gli Organi Costituzionali, come disposto dal comma 512, per i quali è stabilito che adottino le misure idonee a realizzare gli obiettivi di risparmio nell’ambito della propria autonomia e secondo le modalità stabilite dal proprio ordinamento.
Comma 520
Prevede l’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e l’omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale. Inoltre tramite accordo disposto in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell’AGID e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.
È previsto che il Ministro dell’economia di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione adotti le misure finalizzate all’attuazione dei commi da 279 a 287, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
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La Rivista Internet edita da Maggioli Editore e diretta dall’avv. Alessandro Massari, dedicata alla informazione giuridica sulla contrattualistica ed appaltistica pubblica
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