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Con riguardo al Jobs Act, infatti, si prevede di estendere l’applicazione di interessi di mora, in caso di ritardato pagamento della parcella, anche ai professionisti autonomi. Inoltre con tale provvedimento viene stabilito un aumento dal 50 al 100% del tetto di deducibilità per le spese di formazione ed aggiornamento professionale, entro comunque una soglia massima fissata a 10mila euro.
In merito, poi, al ddl di Stabilità, depositato al Senato lo scorso 25 ottobre, si introducono misure di matrice prettamente fiscale destinate ad agevolare, in modo particolare, i cosiddetti “contribuenti minimi” attraverso un innalzamento dei limiti reddituali (attualmente pari a 15mila euro di fatturato) di accesso ai regimi agevolati e un miglioramento delle condizioni.
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Per i liberi professionisti, infatti, si prospetta un ammorbidimento delle condizioni che disciplinano l’accesso e la permanenza all’interno del regime forfettario con aliquota imponibile sul reddito imponibile del 15%. Le numerose misure contenute sia nel disegno di legge di Stabilità per l’anno 2016 che nel ddl Concorrenza dimostrano un’attenzione sicuramente maggiore da parte dell’Esecutivo verso le professioni rispetto a quanto fatto in passato.
In aggiunta all’ammorbidimento delle condizioni che autorizzano l’accesso e la permanenza dei professionisti all’interno del regime forfettario, slitta anche la soglia per rientrare che per i professionisti tecnici passa da 15mila a 30mila euro, mentre per chi lavora nelle attività “Costruzioni e attività immobiliare” cresce dai 15mila euro attuali a 25mila.
Con una serie di modifiche alla legge n. 190 del 2014, il ddl Stabilità attualmente in discussione al Senato prevede, tra le altre misure, anche la possibilità di accedere al regime forfettario da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati con un’attività in proprio. Questo, però, a condizione che siano rispettati i valori soglia dei ricavi e dei compensi sanciti per ogni settore, e che il rispettivo reddito da lavoro dipendente o assimilato (ovvero da pensione) non risulti superiore a 30mila euro nell’anno precedente. Questo limite, tuttavia, non è verificato nel caso in cui il rapporto di lavoro nel frattempo sia terminato.
Anche le modalità di calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali subiscono variazioni mediante l’applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione ordinaria Inps dovuta ai fini previdenziali. Rimane, invece, fermo il meccanismo di accredito contributivo che segue le disposizioni della Gestione Separata Inps di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995.
Quali sono i requisiti per poter beneficiare del regime di vantaggio?
1) Innanzitutto è necessario che il contribuente non abbia esercitato, durante i tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale oppure d’impresa (anche in forma associata o familiare);
2) inoltre l’attività da esercitare non deve costituire semplice prosecuzione di un’altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per i casi in cui l’attività precedentemente svolta equivalga al periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
3) nel caso poi venga portata avanti un’attività d’impresa svolta precedentemente da un diverso soggetto, il totale dei ricavi, conseguiti nel periodo d’imposta antecedente quello di riconoscimento del suddetto beneficio, non deve superare le soglie stabilite dalla norma.
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