Legge di Stabilità 2016: già in vigore sanzioni amministrative tributarie ridotte

Redazione 04/01/16
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Dal 1° gennaio 2016 sono ufficialmente in vigore nuove misure in materia di sanzioni amministrative tributarie, in attuazione della legge delega fiscale.
Lo prevede l’art. 1, comma 133, della legge di Stabilità 2016, che anticipa di un anno le modifiche apportate all’impianto sanzionatorio amministrativo del D.Lgs. n. 158/2015, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita per il 1° gennaio 2017. In questo modo, i contribuenti cosiddetti “poco virtuosi” possono godere, già a partire dal 2016, delle variazioni introdotte dalla legge delega.
Quest’ultima, infatti, attuando la riforma del sistema sanzionatorio nazionale, risponde all’intento di rapportarlo al principio di proporzionalità nella commisurazione delle sanzioni irrogabili, adeguando queste ultime alla gravità del comportamento di volta in volta tenuto.
Per questo motivo, sono state apportate significative modifiche, ad esempio, in materia di violazioni concernenti l’applicazione del meccanismo del reverse charge per la liquidazione dell’IVA, fissate nel D.Lgs. n. 471/1997. Con la revisione dell’art. 6, comma 9-bis del suddetto decreto, infatti, la legge delega ha decretato che qualora ci sia mancata integrazione della fattura ricevuta dal cedente/prestatore, la sanzione amministrativa dal 100% al 200% non viene più applicata, ma al suo posto subentra quella che va da 500 e 20mila euro.
Le citate variazioni, in applicazione del principio del favor rei, vengono altresì applicate anche per le violazioni commesse prima della loro entrata in vigore, vale a dire il 1° gennaio 2016, a patto però che non sia diventato definitivo l’atto di irrogazione delle medesime, e dando così ai contribuenti la possibilità di fruire di sanzioni minori.
Le nuove sanzioni amministrative, la cui decorrenza come detto viene anticipata al 1° gennaio 2016, con riferimento poi alle modifiche introdotte per l’istituto del ravvedimento operoso, fanno sì che nel caso in cui il contribuente voglia regolarizzare tale violazione, lo stesso possa avvalersi in merito alle nuove misure di riduzione delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. La sanzione prevista di 500 euro in caso di regolarizzazione dell’errore entro 90 giorni, infatti, potrebbe così diminuire a 55,55 euro, vale a dire un 1/9 del minimo edittale.
La stessa cosa potrà dirsi anche per i casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione. Per l’omessa presentazione, la regolarizzazione della sanzione entro 90 giorni dalla scadenza vede così applicarsi una sanzione che risulta essere della metà rispetto a quella ordinaria, cioè tra il 60% e il 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Per la dichiarazione infedele, invece, anziché la sanzione dal 100 al 200%, scatterà per i contribuenti quella compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito usufruito, restando comunque la possibilità di fare ricorso al ravvedimento operoso.
L’anticipo della decorrenza del nuovo regime sanzionatorio amministrativo, inoltre, in considerazione dell’applicazione del principio del favor rei con riguardo a violazioni già commesse e sanzionate con le attuali misure, dovrebbe tutelare i contribuenti dal subire sanzioni fino ad oggi considerate come eccessivamente penalizzanti.

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