Legge di Stabilità 2016: come cambia il regime forfetario?

Redazione 04/11/15
La disegno di legge di Stabilità 2016 (VAI AL TESTO) prevede rilevanti cambiamenti per il regime forfetario, che a partire dal 2016 sarà il solo regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti che possiedono i requisiti richiesti.

Era stata la precedente legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ad aver introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal 1° gennaio 2015, che prendeva il posto dei precedenti regimi agevolati con la “clausola di salvaguardia” per i contribuenti “minimi”, cioè quei contribuenti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 potevano avvalersi del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 e che potevano avvalersene anche per il periodo rimanente al completamento del quinquennio agevolato, e comunque fino a 35 anni di età.

E’ intervenuto poi il cosiddetto Decreto “Milleproroghe”, D.L. n. 192/2014 convertito dalla Legge n. 11/2015, che con l’art 10, comma 12-undecies, aveva introdotto una disposizione che ha prorogato l’abrogato regime dei minimi fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di queste disposizioni normative, dunque, chi vuole intraprendere una nuova attività ha tempo fino alla fine di quest’anno per decidere se applicare il regime dei minimi o il regime forfetario.

Qui intervengono le recenti variazioni apportate dalla bozza della legge di Stabilità per l’anno 2016, variazioni che allargano la fruibilità del regime forfetario ad una platea più ampia di contribuenti, a fronte delle numerose pressioni mosse, in particolar modo, da alcune categorie di contribuenti fortemente penalizzate dagli stringenti requisiti richiesti per accedere al nuovo regime fiscale agevolato.

Tra le novità figurano:

1) l’abrogazione della lettera d) del comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 che includeva, tra i requisiti richiesti per accedere al regime, la prevalenza dei redditi realizzati nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati;

2) a fronte della citata abrogazione viene inserita, al comma 57 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che regolamenta le cause ostative di accesso al regime forfetario, la lettera d-bis) che sbarra l’accesso al regime ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato (di cui agli art. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30mila euro;

3) la modifica all’agevolazione prevista per le start up, ovvero per quei soggetti che cominciano una nuova attività: si cambia la previsione del comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, vale a dire la possibilità di applicare per i primi tre anni di attività l’imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile diminuito di un terzo, potendo beneficiare nell’anno d’inizio della nuova attività e per i quattro anni successivi di un’aliquota ridotta al 5%. In tal modo, sostanzialmente, l’abrogato regime dei minimi viene immesso nel nuovo regime forfetario, applicandosi così il regime ai soggetti che intraprendono una nuova attività;

4) la sostituzione del comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che dava ai soggetti gestori di attività d’impresa ed iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps la possibilità di non applicare il minimale contributivo per il versamento dei contributi che potevano essere versati soltanto sul reddito dichiarato. Al posto, infatti, dell’esonero dal minimale viene introdotta  una riduzione del 35% dei contributi Inps dovuti;

5) la sostituzione dell’allegato 4 connesso alla Legge n. 190/2014: l’innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi per accedere al regime forfetario. Si tratta della novità più rilevante in base alla quale viene concessa la possibilità di accedere al regime forfetario ai contribuenti, alle persone fisiche, agli esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione che percepiscono ricavi o compensi non eccedenti limiti precisi, differenti sulla base del codice ATECO 2007 che caratterizza la specifica attività esercitata. Con la legge di Stabilità 2016 si stabilisce un aumento pari a 10mila euro per tutte le attività, fatta eccezione per le categorie professionali il cui aumento sarà di euro 15mila.

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