Legge di Stabilità 2016: cosa aspettarsi da bonus investimenti e deducibilità ridotta

Redazione 10/09/15
In attesa della presentazione della legge di Stabilità per il 2016 si moltiplicano le ipotesi sulla natura della struttura del bonus investimenti.  Nello specifico, ci si interroga sul fatto se sarà o meno il modello francese lo schema a cui il legislatore intenderà ispirarsi. In caso di risposta affermativa, i soggetti interessati potranno considerare in deduzione, allo scadere del periodo di ammortamento, il 140% del costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali. Gli interrogativi scattano anche sotto il profilo oggettivo: ci si chiede infatti se l’agevolazione riguarderà solo determinati beni strumentali o alternativamente ogni investimento. Si dovrà inoltre appurare quale soluzione adotterà il legislatore per l’acquisto di beni a deducibilità ridotta.

A seguito dell’approvazione della legge di Stabilità per il 2013 (art. 1, comma 501, legge n. 228/2012) la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori è stata abbassata al 20%. Con questa riforma la convenienza fiscale del possesso di un autoveicolo è stata dunque ridotta ai minimi termini. Sull’acquisto l’impresa potrà dedurre annualmente un ammortamento fiscale massimo pari a 903,80 euro per quattro anni, per un totale di 3.615 euro. Precisamente, oltre al limite del 20%, il costo massimo su cui calcolare la quota di ammortamento deducibile è di 18.075,99 euro. Persino le autovetture acquistate in leasing sono subordinate al doppio limite, in altre parole sia quello del valore massimo di 18.075,99 euro, sia quello del 20%.

L’applicazione del limite massimo costituisce il primo scoglio. Nel caso in cui l’impresa dovesse acquisire un’autovettura da 20.000 euro,  ad esempio,  le quote di ammortamento deducibili dovranno essere quantificate senza tenere conto della quota eccedente rispetto alla soglia di 18.075,99 euro. Una volta toccata o oltrepassata la soglia, poi, si dovrà verificare se il contribuente potrà ancora fruire della quota di costo aggiuntiva del 40% del prezzo pagato per l’acquisizione dell’autovettura. Ciò che si augura è che il bonus sia integralmente applicabile anche oltre la soglia massima deducibile in base alle disposizioni contenute nel TUIR.

Incertezze si prospettano anche sulla misura della deducibilità. Qualora anche la quota aggiuntiva dovesse subire la stessa limitazione prevista per le autovetture dal TUIR, infatti, il maggior costo deducibile raggiungerebbe l’8%. Ad esempio, se l’impresa ha comprato un’autovettura il cui costo è pari a 10.000 euro, la quota ammortizzabile sarà di 2.000 euro (il 20%). Sarà possibile calcolare su questa stessa quota l’ammortamento da imputare al conto economico. Nell’esempio portato, la quota di costo aggiuntiva sarà di 4.000 euro (40% del costo), tuttavia la maggiore quota effettivamente deducibile assommerà a 800 euro, vale a dire il 20% di 4.000 euro, e quindi in sostanza l’8% su 10.000 euro.

L’ammontare di 800 euro, però non potrà essere considerato in deduzione in una sola soluzione, dovendo essere considerato in diminuzione dell’imponibile fiscale attraverso la ripartizione di tale quota in base al piano di ammortamento ordinario. Ulteriori dubbi sorgono circa l’eventuale revoca del beneficio nei casi in cui l’impresa dovesse cedere il bene oggetto di investimento prima della conclusione del procedimento dell’ammortamento. La strada che intende seguire il legislatore riguarda la perdita del diritto a fruire, a partire dalla cessione del bene, della deduzione del maggior costo. Le quote considerate in deduzione nei precedenti periodi di imposta, in questo caso, dovrebbero essere acquisite definitivamente.

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