Tra i motivi di ricorso proposti, con il quarto è stata eccepisce la illegittimità del D.D.G. 577 del 2011 per Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 28 della L.R. 98 del 1981 in relazione all’art. 22 L. 394/1991. Illegittimità costituzionale delle predette norme per violazione dell’art. 117 della Carta Costituzionale.
Invero, l’art. 22 della L. 394 del 1991, al comma 2, dispone: “fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi alla istituzione dell’area protetta …”.
Il comma 1 dell’art. 22, alla lett. a) prevede: “la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta, …, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio”
L’art. 6 della l.r. 98/1981, viceversa, prevede che la istituzione delle riserve sia preceduta dal parere del consiglio regionale, ma non prevede la partecipazione degli enti locali al procedimento per la istituzione e la gestione delle aree protette.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge Regione Campania 1.9.1993 n. 33, con sentenza n. 282 del 2000 ha statuito: “La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell’istituenda area protetta, richiesto dall’art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale per le aree naturali protette che, come osserva il giudice a quo, non prevede la partecipazione di rappresentati dei singoli enti locali interessati in concreto, né è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta di partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa dalla lettera b) dell’impugnato art. 6. La disciplina regionale denunciata, discostandosi dall’art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991 sia per l’omessa previsione di forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti nella istituzione dell’area naturale protetta, sia per l’omessa previsione dello strumento della conferenza, specificamente incluso dal legislatore statale tra i principi fondamentali della materia viola l’art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.”
La causa è stata discussa all’udienza del 5.12.2012, udienza nella quale il procuratore del Consorzio di Tutela ha reiterato la eccezione di legittimità costituzionale ed ha sottolineato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 26.1.2012, è stata chiamata a verificare la legittimità costituzionale di altra norma regionale (Regione Abruzzo) e, ancora una volta, ha statuito, al punto 4.: “…Il coinvolgimento dei diversi enti territoriali interessati rappresenta, dunque, uno snodo procedimentale di essenziale rilievo, trattandosi di una partecipazione tutt’altro che formale, dal momento che essa è volta a realizzare un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità che la realizzazione dell’area protetta mira a perseguire. La tutela delle risorse ambientali e del territorio presenta, infatti, come è ovvio, una pluralità di peculiari aspetti – di ordine naturalistico, economico, sociale, culturale – che necessariamente comportano l’altrettanto diversificato concorrere degli enti locali “esponenziali” delle relative comunità, alle quali, dunque non può, nelle forme regolate, essere negato uno specifico diritto ad interloquire, che valga a definire non soltanto l’ambito spaziale della istituenda area, ma anche gli obiettivi che attraverso essa si intendano concretamente realizzare, nell’ambito delle scelte consentite dalla disciplina di settore. … non può considerarsi legittima l’adozione, da parte degli stessi enti, di modalità procedimentali che – come nella specie – si discostino in pejus dai principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi che in materia di aree protette, è riconosciuta alle comunità locali e, per esse, agli enti correlativi (Cfr la sentenza n. 282/2000 e la sentenza n. 315/2010).
La difesa del Consorzio ha evidenziato che le norme della Regione Siciliana in materia di istituzione di Parchi e Riserve, l.r. 98/1981, non prevedono affatto la partecipazione al procedimento da parte delle comunità locali e pertanto sono costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 117 seconda comma lett. s) della Carta Costituzionale e dell’art. 22 della L. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette).
Con la sentenza n. 558 del 2013, depositata il 27 febbraio scorso, il TAR ha ritenuto di dovere applicare al caso di specie le norme di cui alla l.r. 98/1981 ed ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale proposta non manifestamente infondata, motivo per cui ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, alla quale ora è demandata la valutazione della conformità delle norme di cui al l.r. 98/1981 alla Legge quadro nazionale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento