Legge di Stabilità: cosa cambia nella scuola 2012/13

L’ultima bozza della Legge di Stabilità, se confermata, introduce diverse novità nell’ ambito della scuola e conferma le notizie che invece fino ad oggi erano già note. Le principali novità riguardano i docenti definiti inidonei, il sostegno, da sempre un argomento “difficile” nella scuola, la stretta su scuole non statali e l’Usr interregionali. Confermati invece i provvedimenti in merito ai progetti regionali per docenti precari, all’ esonero dei membri delle commissioni di stato, alla legge 104 e alle ferie non godute.

 Partiamo dalle novità allora, nella nuova bozza del DDl Stabilità c’è un comma rivolto al personale inidoneo ad altri compiti che sarebbe obbligato, in osservanza della spending review, a defluire nei ruoli ATA. Chi versa in questa condizione viene messo in grado dalla legge di richiedere nuovamente una perizia medica che gli consenta di recuperare l’idoneità e rientrare così nei ranghi del personale docente.

 Nella fattispecie il disegno di legge recita così “Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell’idoneità all’insegnamento in caso di esito favorevole interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente nella sede di titolarità retribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

Ci sono novità in merito alla valutazione della diagnosi funzionale per l’assegnazione del docente di sostegno. Il comma della bozza dichiara infatti;” le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1011, numero 111, sono affidate all’istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con uno o più decreti del ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sentito Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988, numero 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo“.

Per quanto riguarda le scuole non statali, invece, arriva la stretta, ossia la bozza della legge di stabilità va a cambiare la legge del 10 marzo 2000, n. 62; viene inserito, infatti, un limite minimo di studenti per classe. Il disegno di legge recita: “le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali”.

La riforma della scuola tocca anche gli Usr regionali, la legge mira a risparmiare sul piano degli uffici, infatti prevede, all’ articolo 3 comma 39, la costituzione di uffici scolastici interregionali da regionali che erano.

Detto delle novità, passiamo a quello che è stato confermato; il Ministero non ha intenzione di riproporre il Salvaprecari e nel DDL Stabilità sono previsti solamente i progetti regionali con durata da 3 a 8 mesi, che permetteranno ai docenti di conseguire un punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento anche se non hanno beneficiato del rinnovo contrattuale.

Il decreto conferma poi l’impossibilità di chiedere l’esonero dal servizio per i membri delle commissioni giudicatrici del concorso a cattedre. Confermato anche il taglio del 50% della retribuzione dei permessi, i quali verranno retribuiti integralmente solo nell’ eventualità in cui il dipendente utilizzi la legge 104 per motivi personali o per assistenza a figli o coniuge.

 Nella bozza della Legge di Stabilità 2013 c’è anche un breve spazio dedicato al divieto di monetizzare le ferie non godute, il decreto a proposito recita così : il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie”.

 

Alessandro Camillini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento