Il nuova impianto legislativo ha l’obiettivo di migliorare i controlli sulla regolarità dei trasporti internazionali e delle attività di cabotaggio stradale svolte dai vettori stranieri in territorio nazionale.
Gli organi di polizia stradale, durante i controlli su strada, agli autisti chiederanno di esibire la prova documentale relativamente alla loro entrata in Italia. Nel caso di specie essi stanno svolgendo un trasporto internazionale, quindi è a loro carico l’esibizione del documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale) conosciuta dall’acronimo CMR, sigla di Convention des Marchandises par Route.
È l’accordo internazionale tipico del trasporto internazionale su strada, da cui è derivato il documento, colloquialmente definito anch’esso come CMR, sottoscritto nella Convenzione omonima stipulata in prima stesura a Ginevra il 19 maggio 1956.
Oltre che per un trasporto effettuato integralmente su strada, la convenzione è valida anche per i trasporti intermodali con parte del percorso effettuato tramite ferrovia, nave e aereo purché non si verifichi una interruzione del trasporto stesso nel qual caso vengono applicate le convenzioni relative al nuovo tipo di trasporto.
Se al momento del controllo tale documentazione non risultasse presente sul veicolo, la norma prevede sia una sanzione amministrativa, sia il fermo del veicolo.
Per quanto riguarda le sanzioni, esse sono ascrivibili:
1.Se l’impresa di autotrasporto fornisce la prova documentale richiesta (ma non presente in cabina) entro 60 giorni dal controllo, subirà una multa da 400 a 1.200 euro.
2.Se la documentazione è incompleta o non viene fornita, la multa sale da 2.000 a 6.000 euro. Qualora ricorressero gli estremi per la contestazione, si applicheranno anche gli artt. 44 e 46 BIS della Legge 298/1974.
3.Ulteriori sanzioni, ossia quelle previste dal primo e secondo comma dell’articolo 46 della Legge 298/1974, si applicano se la mancanza di documentazione non permetta di accertare la regolarità del trasporto internazionale.
4.Per il pagamento si applica il meccanismo previsto per gli stranieri dall’art. 207 C.d.S, che prevede il versamento nelle mani dell’agente accertatore o, in mancanza, l’obbligo di prestare una cauzione a pena del fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 giorni.
Il fermo del veicolo, art. 214 del Codice della Strada, cessa quando il vettore presenta la documentazione richiesta.
In questo periodo il veicolo è affidato in custodia, a spese dell’impresa responsabile della violazione, ai soggetti che ne sono autorizzati.
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