Legge di Stabilità 2016: cosa cambia nel settore dell’agricoltura?

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  1. L’IMU (comma 13)

A decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:

  1. che ricadono in aree montane o di collina di cui all’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504, secondo le indicazioni e i criteri contenuti nella C.M. 14/6/1993, n. 9;
  2. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  3. ubicati nelle isole minori di cui all’allegato A della L. 28/12/2001, n. 448;
  4. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Dal 2016 non ha alcuna rilevanza l’elenco predisposto dall’ISTAT, come previsto dal D.L. 24/1/2015, n. 14, in quanto la citata C.M. indica in maniera analitica i comuni nel cui territorio sono ubicai i terreni agricoli esenti dall’IMU. Se accanto all’indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, l’esenzione è riconosciuta per l’intero territorio; se invece, è evidenziata la sigla “PD”, cioè l’annotazione di parzialmente delimitato, l’esenzione è circoscritta soltanto ad una parte del territorio, per la cui identificazione è necessario rivolgersi agli uffici regionali competenti o all’INPS – gestione ex SCAU (Servizio contributi agricoli unificati).

In pratica, l’esclusione dall’IMU è sempre riconosciuta per i terreni montani e collinari in quanto indicati nella C.M. 14/6/1993, n. 9, al pari di quelli ubicati nelle isole minori elencate nell’allegato A annesso alla L. 28/12/2001, n. 448, e di quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Per gli altri terreni, a prescindere dalla loro ubicazione, l’esonero è riconosciuto soltanto se sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali purchè iscritti nella previdenza agricola.

In base all’art. 2195 del codice civile sono considerati terreni agricoli quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola, cioè per la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento del bestiame e le attività connesse.

L’art. 1, comma 13, della L. 28/12/2015, n. 208, fa riferimento all’art. 1 del d.lgs. 29/3/2004, n. 99, per cui beneficiano dell’esenzione dell’IMU non solo le persone fisiche ma anche le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, considerate imprenditori agricoli professionali cioè in possesso dei seguenti requisiti:

  1. lo statuto prevede quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.;
  2. nel caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; nelle società in accomandita semplice il requisito deve essere posseduto da almeno un socio accomandatario e nelle società di capitali da almeno un amministratore e nelle società cooperative ad almeno un amministratore che sia anche socio.

L’esenzione dell’IMU dal 1°/1/2016

Terreni montani o di collina ubicati nei comuni indicati nella C.M. 14/6/1993, n. 9, con l’avvertenza che:

–       non va più considerato l’elenco predisposto dall’ISTAT;

–       l’esonero è riconosciuto soltanto in relazione all’ubicazione del terreno;

–       non ha rilevanza la condizione soggettiva di chi possiede e conduce il terreno;

Terreni agricoli, a prescindere dalla loro ubicazione, purchè posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Terreni ubicati nelle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28/12/2001, n. 448, a prescindere dalla condizione soggettiva del possessore e del conduttore.

Terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

 

Il valore dei terreni agricoli resta costituito applicando il moltiplicatore di 135 al reddito dominicale risultante in catasto al giorno dell’1/1 dell’anno d’imposta, rivalutato del 25%; in pratica la tariffa di reddito dominicale va moltiplicata per 1,25 (cioè 90 + 25%) e sul risultato si applica il coefficiente di 135.

In conseguenza dell’esenzione, sempre dal 1/1/2016, è abrogata la disposizione in base alla quale il valore dei terreni agricoli, nonché dei terreni non coltivati, se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è determinato applicando il moltiplicatore di 75.

Continua a permanere l’esenzione dall’assoggettamento all’IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, anche se non ubicati nei comuni classificati come montani o parzialmente montani ai sensi dell’art. 1, comma 708, della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 1/1/2014. I fabbricati rurali strumentali sono iscritti in catasto nella categoria D/10. Se sono iscritti in categorie diverse, la ruralità deve risultare dagli atti catastali. La qualifica è esclusa per le abitazioni di lusso e per quelle iscritte nelle categorie A/1 e A/8.

In sostanza, l’IMU trova applicazione:

  1. sui terreni posseduti o condotti da chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
  2. sui terreni posseduti o condotti da chi è imprenditore agricolo professionale ma non è iscritto alla previdenza agricola;
  3. sui fabbricati strumentali non rurali, in quanto non indicati nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557;
  4. sulle aree edificabili.

L’assoggettamento all’IMU colpisce anche le società che seppur operanti nel settore agricolo non hanno i requisiti richiesti dall’art. 1 del D.Lgs. 29/3/2014, n. 99.

  1. TASI

Il comma 14 afferma che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.

  1. L’IRAP

Significative sono le novità in materia di IRAP (commi 70, 71 e 72).

Dal 1/1/2016 non sono più soggetti all’IRAP i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, essendo abrogata la lettera d) del comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Inoltre, sono esclusi dal tributo:

  1. i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 citato;
  2. i soggetti indicati all’art. 8 del D.Lgs. 18/5/2001, n. 227, cioè le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selviculturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
  3. le cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601, cioè se esercitano:
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci;
  • la piccola pesca.

Beneficiano dell’esonero i “soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917”. L’interpretazione letterale esclude dall’imposta chi esercita l’attività agricola senza che abbia alcuna rilevanza sia la procedura di determinazione del reddito sia l’aspetto soggettivo per cui il beneficio si applica nei confronti di:

  1. soggetti che dichiarano il reddito agrario, cioè imprese individuali, società semplici ed enti non commerciali;
  2. società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e cooperative che pur essendo titolari di reddito d’impresa hanno esercitato l’opzione per determinare il reddito secondo le regole catastali, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296, e del D.M. 27/9/20078, n. 213, rivestendo la qualifica di società agricola di cui all’art. 2 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99;
  3. società per azioni e in accomandita per azioni, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e società cooperative che non rivestono la qualifica di società agricola di cui al citato art. 1, che esercitano un’attività agricola ma che non possono avvalersi del citato D.M.;
  4. cooperative e loro consorzi che esercitano l’attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché le attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci;
  5. cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività indicate all’art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Permangono le regole di determinazione della base imponibile per chi esercita non solo l’attività di allevamento di animali di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 917, e di agriturismo di cui all’art. 5 della L. 30/12/1991, n. 413, per cui tali soggetti considerano la differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione (ferma restando la possibilità di esercitare l’opzione per applicare le regole previste in materia di società di capitali fino a revoca, con vincolo minimo di quattro anni). Applicano l’aliquota del 3,9% anche le attività di coltivazioni in serra su superfici che eccedono il doppio dei terreni, di prestazioni di servizi di cui all’art. 2135, terzo comma, del Codice civile, la produzione di energia elettrica per la parte che eccede il reddito agrario e le attività indicate all’art. 56-bis, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

  1. La deduzione dell’IRAP

Con il comma 73 è estesa la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP nella misura del 70% della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 1 e 4-quater dell’art. 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Il beneficiario è riconosciuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratti stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

  1. L’ulteriore deduzione ai fini dell’IRAP

Per effetto del comma 123 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, l’ulteriore deduzione (art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446) è riconosciuta come segue:

Le deduzioni IRAP

Base imponibile (in euro) Deduzione di base (1) Deduzione (2)
fino 2015 dal 2016
fino a 180.759,91

oltre e fino 180.839,91

oltre e fino a 180.919,91

oltre e fino a 180.999,91

8.000

6.000

4.000

2.000

10.500

7.875

5.250

2.625

13.000

9.750

6.500

3.250

  • Per società di capitali e enti commerciali e non commerciali.
  • Per imprese individuali e società di persone.
  1. L’innovazione tecnologica

Per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal 1/1/2016, presso l’INAIL è istituito un fondo (con dotazione di 45 milioni di euro per l’anno 2016 e di 35 milioni per il 2017) che è destinato a finanziare l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti, la riduzione del rischio di rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole (comma 862).

Il beneficio è riservato alla micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Nel primo semestre di ciascun anno l’INAIL pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità, i termini e le condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande; definendo gli obblighi dei beneficiari e le cause decadenza e di revoca del contributo.

  1. La rivalutazione dei terreni

Con i commi 887 e 888 vengono riaperti i termini per operare la rivalutazione dei terreni edificabili e dei terreni con destinazione agricola posseduti alla data del giorno 1/1/2016.

Al momento della cessione, ai fini della determinazione della plusvalenza, in luogo del costo o valore di acquisto, è possibile considerare il valore assunto al giorno 1/1/2016 determinato sulla base di una perizia di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta entro il 30/6/2016 da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Sul valore così determinato si applica l’imposta sostitutiva dell’8% da versare entro il 30/6/2016 ovvero in tre rate di pari importo scadenti il 30/6/2016, il 30/6/2017 e il 30/6/2018 applicando gli interesse del 3% annuo sulle somme dilazionate.

La procedura consente di ridurre il valore che è già stato oggetto di una precedente perizia ma che, in base al valore di mercato, è eccessivo. L’adeguamento al ribasso deve essere oggetto di una nuova perizia da asseverare entro il 30/6/2016 conteggiando l’imposta sostitutiva sul valore riferito al giorno 1/1/2016. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. e) del D.L. 13/5/2011, n. 70, è possibile detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta con l’attuale rivalutazione l’importo relativo all’imposta che è già stata versata, ovvero versare quanto ora è dovuto e chiedere il rimborso di quanto è già stato versato entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento dell’intero importo dell’imposta o della prima rata annuale relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione di valore che è stata effettuata.

Il nuovo adeguamento di valore comporta l’applicazione dell’aliquota dell’8% anziché quella del 4% allora conteggiata per cui può essere rilevato un debito d’imposta. Ad esempio, supponendo che il valore rivalutato nell’anno 2010 è stato periziato in € 400.000 e quello attuale in € 300.000 si ha:

  1. rivalutazione del 2010                   € 400.000 x 4% =  € 16.000
  2. rivalutazione del 2016                   € 300.000 x 8% = (€ 24.000)

versamento dovuto con la nuova valutazione                                           €   8.000

Il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui deve essere indicato nell’atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore. Qualora nell’atto “sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze” (circolare 15/2/2013, n. 1/E).

L’omessa indicazione della rideterminazione nel modello UNICO è una violazione formale che comporta l’irrogazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ma non il disconoscimento della valutazione.

  1. L’imposta di registro

In base al comma 905, l’aliquota del 12% dell’imposta di registro applicata sul trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, è elevata al 15% (art. 1, comma 1, terzo periodo della prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131).

  1. La piccola proprietà contadina

L’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, prevede l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale con l’aliquota dell’1% per i trasferimenti di terreni e relative pertinenze, purchè qualificati “agricoli”, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Il beneficio si applica anche per le operazioni fondiarie operate attraverso l’ISMEA.

A decorrere dal 1°/1/2016, le suddette agevolazioni fiscali in materia di piccola proprietà contadina sono estese a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purchè già proprietari di terreni agricoli e conviventi.

Inoltre, i benefici sono riconosciuti per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28/11/2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati (commi 906 e 907).

  1. Le percentuali di compensazione

Con un apposito D.M., le percentuali di compensazione forfetaria sono innalzate in misura non superiore al 10% per taluni prodotti lattiero-caseari. Lo stesso D.M. innalza la percentuale di compensazione applicabile per la cessione di animali vivi della specie bovina in misura non superiore al 7,7% e della specie suina all’8%, contro quelle in vigore, rispettivamente, del 7% e del 7,3% (comma 908).

  1. La rivalutazione dei redditi dominicali e agrario dei terreni

Per effetto del comma 909, a decorrere dal periodo d’imposta 2016 i redditi dominicale e agrario dei terreni è rivalutato nella misura del 30% (e non del 7% come stabilito dall’art. 1, comma 512, della L. 24/12/2012, n. 228).

La rivalutazione si applica sull’importo della tariffa incrementato nella misura dell’80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari (come stabilito dall’art. 3, comma 50, della L. 23/12/1996, n. 662). Va ricordato che con l’anno 2015 è cessata la rivalutazione agevolata del 10% prevista a favore dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La determinazione del reddito dei terreni

reddito dominicale reddito agrario
a)   regola generale

rendita catastale

rivalutazione ex L. n. 662/1996

rendita rivalutata intermedia

rivalutazione ex L. n. 208/2015

rendita rivalutata

rendita ante modifica

 

100,00

80%

180,00

30%

234,00

192,60

 

100,00

70%

170,00

30%

221,00

181,90

b)    terreno posseduto e condotto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale
rendita catastale

rivalutazione ex L. n. 662/1996

rendita rivalutata intermedia

rivalutazione ex D.L. n. 91/2014

rendita rivalutata

rendita rivalutata 2015

100,00

80%

180,00

30%

234,00

198,00

100,00

70%

170,00

30%

221,00

187,00

c)    terreno affittato ad uso agricolo, per la durata almeno di cinque anni, a giovane che non ha ancora compiuto 40 anni di età ed è in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale
rendita catastale

rivalutazione ex L. n. 662/1996

rendita rivalutata intermedia

rivalutazione ex D.L. n. 91/2014

rendita rivalutata

rendita rivalutata 2015

100,00

100,00

30%

130,00

110,00

100,00

100

30%

130,00

110,00

 

  1. La produzione e la cessione di energia elettrica

A decorrere dal 1/1/2016 viene riscritta la disciplina fiscale indicata all’art. 1, comma 423, della L. 23/12/2005, n. 266, individuando le attività produttive di reddito agrario (commi 910, 912 e 913).

Ferma restando la normativa in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono “attività connesse” ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Se la produzione di energia eccede i suddetti limiti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e dei soggetti indicati all’art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 (cioè s.n.c., s.a.s., s.r.l. e società cooperative che rivestono la qualità di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99) è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell’IVA, relativamente alla sola valorizzazione dell’energia ceduta ed escludendo la “quota incentivo”, il coefficiente di redditività del 25%.

E’ possibile esercitare l’opzione per determinare il reddito nei modi ordinari secondo quanto è previsto nel D.P.R. 10/11/1997, n. 442.

  1. Le controversie sui masi chiusi (comma 917)

Intervenendo sull’art. 35, comma 3, della L. 24/11/2000, n. 340, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta o tassa e dal contributo unificato per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all’assunzione del maso chiuso, in seguito all’apertura della successione.

 

Sergio Mogorovich

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