LE ISTRUZIONI DELL’INPS
TUTTI GLI APPROFONDIMENTI PUOI TROVARLI NEL SEGUENTE VOLUME:
A seguito dell’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità l’INPS, con la circolare n. 44/2016, ha fornito le istruzioni necessarie.
L’INPS ha precisato che la cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° gennaio 2016: le istanze di riscatto presentate a decorrere da tale data potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.
Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1° gennaio 2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
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