Quali sono le novità per il leasing?
La legge di stabilità (legge 147 del 27 dicembre 2013) ha modificato le regole per la deduzione fiscale dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti, questa volta in senso positivo per i contribuenti. E’ stato ridotto infatti il periodo minimo in cui l’investimento può essere portato in diminuzione dal reddito imponibile.
In pratica?
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 102, comma 7, del TUIR, la durata minima fiscale dei contratti di leasing relativi ai beni mobili ammortizzabili passa dai due terzi del periodo di ammortamento determinato con i coefficienti ministeriali alla metà del suddetto periodo di ammortamento. In particolare, quanto riguarda per gli immobili, la durata minima fiscale viene rideterminata in dodici anni, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento.
Da quando?
Tali regole valgono per i canoni relativi ai contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2014; per i contratti stipulati precedentemente, rimangono ferme le regole previste dall’articolo 102 comma 7 del TUIR nella versione previgente. Vige in ogni caso, anche per i nuovi contratti, il principio introdotto dal Dl 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge 44 del 26 aprile 2012, per cui la deducibilità dei canoni (stipulati dal 29 aprile 2012) risulta slegata dalla durata effettiva del contratto, per cui:
– se la durata effettiva è inferiore alla durata minima fiscale, occorre ripartire il monte canoni lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l’eccedenza in tutti i periodi d’imposta di durata del contratto;
– se, invece, la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l’impresa può dedurre quanto imputato a Conto economico, fatta salva la necessità di operare variazioni in aumento derivanti da altre norme (es. quota interessi in caso di incapienza degli interessi attivi e del ROL, quota relativa all’area sottostante per i leasing immobiliari.
E se la durata effettiva è inferiore a quella minima fiscale?
La durata minima fiscale non vincola quella effettiva, che può essere liberamente pattuita anche in misura inferiore. In tal caso, la differente ripartizione fiscale del costo rispetto a quella contabile determina la necessità di operare variazioni nel modello dichiarativo, dapprima per rendere imponibile il maggior costo contabilizzato e poi, dopo il riscatto, per consentire la deduzione di quanto precedentemente ripreso a tassazione (in tal senso, dispone la circolare numero 17/E del 29 maggio 2013).
Quali novità per i leasing relativi ad autovetture?
La scaletta è la seguente:
- Contratti precedenti al 1° gennaio 2007: Deduzione pari a quella dei beni mobili
- Contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012: Deduzione legata alla durata minima contrattuale pari a quella del periodo di ammortamento ordinario
- Contratti stipulati dal 29 aprile 2012: Deduzione ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento ordinario. La durata contrattuale può essere liberamente pattuita dalle parti
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