Legge di Stabilità 2013: Irpef più sgravi per i figli a carico

Redazione 14/11/12
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Con il nuovo emendamento fiscale al testo della legge di stabilità dal 2013 le detrazioni per i figli a carico cresceranno di 180 euro, si passerà dagli attuali 800 ai futuri 980 euro e nella circostanza in cui la prole rientri in una tenera età (inferiore a 3 anni) l’incentivo passerà da 900 a 1.080 euro. Questo provvedimento, presentato dai relatori Brunetta (pdl) e Barnetta (pd), è mirato a compensare la mancata diminuzione di due punti percentuali delle aliquote riconducibili alle prime due tranche dell’Irpef, di cui al comma 1, dell’art. 11, dpr n. 917/1986.(Tuir)

Quanto emerso dalla redazione tecnica sulle novità proposte dall’ emendamento è che solo per il 2013, l’imposta sulle persone fisiche subirà una contrazione di quasi 941 milioni di euro a causa dell’incremento delle detrazioni per figlio a carico creando come altro effetto anche una perdita praticamente sicura del gettito pari a circa 1.207 milioni di euro a regime. Attualmente le detrazioni previste sono stabilite nella somma di 800 euro per ciascun figlio di età pari o maggiore a 3 anni e a 900 euro per ogni figlio di età minore a 3, così è regolato dall’art.12 comma 1 lettera c del Tuir.

I figli che devono essere considerati come a carico, siano essi naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, sono quelli che nel corso del periodo d’imposta non abbiano percepito un reddito superiore a certi parametri (nel 2011 la soglia limite era 2.840,51 da rigo RN1, colonna 1 di UNICO PF). Sono criteri che non hanno alcuna rilevanza in questo tipo di valutazione la convivenza del dichiarante, la mancanza di residenza in Italia , l’età, la dedizione allo studio o lo svolgimento di un tirocinio, nonché lo stato fisico.

Il sistema di detrazioni per i figli a carico cambia in base al reddito del dichiarante, delle caratteristiche del figlio (l’età) e del numero dei figli fisicamente a carico dal momento che può utilizzare anche altri sgravi in virtù di una prole numerosa, di figli diversamente abili (legge n. 104/1992) e in mancanza del coniuge. La detrazione, generalmente, deve essere divisa al 50% fra i genitori ma se c’è accordo fra le parti può essere erogata anche al 100% a solo uno di essi purché quest’ultimo sia quello fra i due che presenta un reddito complessivo più alto.

Il disegno di legge di stabilità ha riscritto, al comma 17, dell’art 12, l’esenzione Irpef per le pensioni di guerra. L’art. 34, dpr n. 601/1973, dispone che “le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare d’Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

La versione iniziale del ddl stabilità ha arginato l’esenzione dei titolari di reddito complessivo non superiore a 15 mila euro. La proposta di emendamento dei relatori contempla invece il reintegro dell’esenzione totale da Irpef delle pensioni di guerra tabellari, diverse da quelle di reversibilità, indipendentemente dal livello del reddito complessivo e dal tipo di rendita. La relazione tecnica ha reso noto che si evidenzia una flessione del gettito, a regime, pari a quasi 138 milioni di euro e una perdita di addizionali (regionale e comunale) pari a circa 8 milioni di euro.

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