Legge di stabilità 2013: c’è il nuovo calendario su tariffe e aliquote

Redazione 07/01/13
Tariffe e aliquote comunali, grazie alla legge di stabilità, da quest’anno avranno più tempo per essere corrette dagli enti locali. La norma generale è stabilita dall‘articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 il quale osserva che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote concernenti i tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione. In questa maniera le delibere decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, in caso diverso parte la proroga.

Se questa è, in definitiva, la regola generale, quest’anno si è in presenza di una nuova eccezione; infatti la legge di stabilità all’articolo 1, comma 444, dà la possibilità ai Comuni, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio.

Una eccezione particolare aveva già coinvolto l’Imu; infatti l’articolo 13, comma 13 – bis del Dl 201/2011 stabilisce che da quest’anno l’efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione Imu decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del ministero dell’Economia, e le conseguenze delle delibere sono retroattiva a cominciare dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito. Questo, però, vale solo se la pubblicazione si verifica entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera è rivolta. Quindi l’invio al Mef  deve avvenire entro il 23 aprile, in caso contrario aliquote e detrazione verranno considerate prorogate di anno in anno.

Affinché i Comuni si muovano all’interno delle suddette scadenze, dovranno approvare le aliquote Imu entro la fine di marzo, anche se è già avvenuta la proroga al 30 giugno del termine di approvazione del bilancio 2013. Di questa situazione ne fanno le spese i Comuni che ne scontano la poca logicità.

Esistono poi regole generali ed eccezioni anche per quanto riguarda i termini di invio e pubblicazione delle delibere; la regola generale, infatti, è inserita nell’articolo 13 , comma 15 del Dl 201/2011, il quale decreta che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie concernenti le entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Mef entro 30 giorni dalla data nella quale sono diventate esecutive, e comunque entro 30 giorni dal termine per il bilancio di previsione.

L’assenza di invio nei limiti di tempo è punito, previa diffida, con il blocco, fino all’adempimento dell’obbligo, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Questo nuovo procedimento, tuttavia, è sottoposto ad un decreto del Mef che ancora non è stato emanato. Oltre all’eccezione già menzionata per l’Imu, per l’addizionale Irpef l’articolo 14, comma 8, del dlgs 23/2011 stabilisce che la delibera di variazione  è attiva dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Mef a patto che la pubblicazione ci sia entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera è correlata.

Qualora la pubblicazione non avvenga nei termini prescritti, la sanzione sarà la conferma dell’addizionale approvata in precedenza. Dunque rendere più semplici  e omogenei questi termini così differenti sembra ormai una necessità dalla quale non si può più prescindere.

 

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