Legge di bilancio 2021: tutte le novità approvate sul pacchetto pensioni

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 la L. n. 178/2020 (cd. “Legge di Bilancio 2021”), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Il testo, nello specifico, introduce misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione, innovazione e trasporti.

Tra le molteplici novità in ambito fiscale e lavoro, non mancano certamente anche quest’anno importanti misure in tema previdenziale. Si è parlato molto nei mesi scorsi di Ape socialeopziona donna e blocco delle rivalutazioni dei requisiti pensionistici. Ma non solo: si è discusso anche di quel che ne sarà di “quota 100”, e della sua eventuale sostituzione con la “quota 41” per tutti.

Andiamo quindi in ordine e vediamo nel dettaglio tutte le novità del pacchetto riforma pensioni nella legge di bilancio 2021.

Vedi anche “Legge di Bilancio 2021: tutte le misure”

Legge di bilancio 2021: proroga Ape sociale

La legge di bilancio 2021 prevede la proroga dell’anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021. Si ricorda, al riguardo, che la misura termina la sua corsa a fine anno. Dunque, grazie al differimento dei termini si ha a disposizione un altro anno in più.

L’anticipo pensionistico sociale può essere richiesto a condizione di aver raggiunto 63 anni di età e possono farne richiesta, sia i lavoratori del settore privato che pubblico, con esclusione dei liberi professionisti iscritti ad Albi professionali propri (es. Commercialista, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

Ad integrazione delle predette condizioni, il richiedente deve:

  • aver maturato entro il 31 dicembre 2020 almeno 30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori gravosi), a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne;
  • aver cessato l’attività lavorativa;
  • essere residenti in Italia;
  • essere privo di una pensione diretta in Italia o all’estero;
  • maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’INPS (718,20 euro circa).

L’Ape sociale è riservato esclusivamente ai lavoratori che versano in condizione di difficoltà, ed in particolare a quattro profili di tutela:

  • disoccupati;
  • invalidi (superiore o uguale al 74%);
  • caregivers (soggetti che assistono parenti disabili da almeno sei mesi. Sono inclusi il coniuge o un parente di primo grado, parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
  • addetti a mansioni cd. gravose (contenuti nel Decreto 18 aprile 2018).

Inoltre, la Manovra Finanziaria prevede un ampliamento dei soggetti che rientrano nella categoria dei disoccupati. In particolare potranno beneficiare dell’indennità anche coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.

Legge di bilancio 2021: proroga Opzione donna

La Manovra Finanziaria all’art. 1, co. 336  prevede di estendere la possibilità di pensionarsi con l’opzione donna fino al 28 febbraio 2021. Si tratta di un metodo di pensionamento, riservato unicamente alle quote rosa, che consente alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – di andare in pensione in maniera anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

L’opzione donna, invece, è concessa al raggiungimento, entro la predetta data, di:

  • almeno 35 anni di contributi;
  • 58 anni per le lavoratrici dipendenti (59 per le lavoratrici autonome);

Si ricorda, però, che la decorrenza della pensione è soggetta alla cd. “finestra mobile”. Tale meccanismo prevede l’erogazione del primo assegno pensionistico dopo:

  • 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti;
  • 18 mesi per le autonome.

Legge di bilancio 2021: part time verticale ciclico

Altra novità importante in tema di pensioni, riguarda il part-time verticale ciclico. Il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerare per intero utile ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall’applicazione del minimale retributivo disciplinato all’art. 7, co. 1 del D.L. n. 463/1983. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo.

Si precisa, inoltre, che per i dipendenti pubblici è già previsto che ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

Tra l’altro, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Legge di bilancio 2021: contratto di espansione 

Viene infine confermato anche nel 2021 il contratto di espansione, con una novità: l’estensione dell’applicazione alle aziende di tutti i settori, con all’interno almeno 250 dipendenti.

Questa misura è stata introdotta nel 2019 (poi confermata nel 2020), per agevolare il ricambio generazionale in aziende con un piano di riorganizzazione aziendale. Permette di gestire situazioni di crisi, con esubero strutturale di personale, accompagnando alla pensione i dipendenti più anziani. Questi vengono poi sostituiti con nuovi assunti e temporanea riduzione degli orari di lavoro, sostenuta dal contratto di solidarietà.

Nel 2020 il contratto di espansione si rivolgeva alle aziende con almeno 1.000 dipendenti. Dal 2021 questa soglia scende a 250 unità (nella versione originaria del testo del Ddl Bilancio 2021 la soglia era di 500 unità).

In particolare, all’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • al comma 1, le parole “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1 bis” (questa è la prova della conferma della misura per il 2021);
  • dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Esclusivamente per il 2021, la soglia di cui al comma 1, è ridotta a 250 unità lavorative”.

Per far andare in porto il contratto di espansione, il datore di lavoro interessato deve presentare domanda all’Inps, corredata dalla presentazione di una fideiussione bancaria, a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

Consulta qui il testo integrale della Legge di Bilancio 2021 pubblicato in Gazzetta

 

E-book utili:

Daniele Bonaddio

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