Accanto al famosissimo tema dei permessi retribuiti, c’è il meno noto argomento della scelta della sede di lavoro. Le tutele in questo caso riguardano:
- Il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- Necessità del consenso del lavoratore in caso di cambio sede;
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi diritti e a chi si riferiscono.
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Legge 104 e trasferimento: diritto di scegliere la sede
Hanno diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio i lavoratori maggiorenni con handicap in situazione di gravità e i dipendenti familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) che gli prestano assistenza, nello specifico:
- Coniugi (o parti dell’unione civile), conviventi, parenti o affini entro il 2° grado;
- Parenti o affini entro il 3° grado se i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) del disabile hanno compiuto i 65 anni ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti.
Secondo la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 24015/2017) l’assegnazione del familiare alla sede di lavoro più vicina al domicilio è possibile qualora l’azienda provi l’esistenza, a fronte della natura e del grado di infermità del disabile, di specifiche esigenze effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere in altro modo soddisfatte.
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Legge 104: consenso al trasferimento
Sempre ai sensi della Legge 104 il lavoratore disabile e i familiari che prestano assistenza possono essere trasferiti ad altra sede di lavoro solo previo loro consenso.
Fanno eccezione i casi di incompatibilità del dipendente con l’ambiente lavorativo. Sul punto la giurisprudenza (Cassazione sentenze n. 16102/2009 e n. 24775/2013) ha affermato che il trasferimento può essere disposto se la permanenza del dipendente genera contrasti e tensioni, con ripercussioni anche sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa.
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Trasferimento con Legge 104: come funziona
Il trasferimento consiste nello spostamento definitivo del dipendente ad un altro luogo di lavoro, senza limiti di durata. In questo si differenzia dalla trasferta che rappresenta lo svolgimento temporaneo dell’attività in un luogo diverso rispetto a quello in cui si esegue normalmente la prestazione.
Il trasferimento (che può essere individuale o collettivo) non ha particolari limiti quando è il dipendente a chiederlo.
Discorso diverso nel caso in cui la decisione sia aziendale. Qui il trasferimento è legittimo se motivato da esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Le ragioni devono:
- Sussistere nel momento in cui lo spostamento viene deciso;
- Essere oggettive, senza che intervengano valutazioni soggettive (come invece avviene per le procedure disciplinari).
Fanno eccezione i trasferimenti giustificati da comportamenti del dipendente tali da creare tensione nei rapporti personali all’interno dell’ambiente di lavoro con conseguente danno all’attività produttiva.
Legge 104: comunicazione trasferimento
Fatte salve eventuali previsioni dei contratti collettivi, il trasferimento può essere comunicato al dipendente anche in forma orale. Il datore non è nemmeno tenuto a rendere note le ragioni che hanno motivato il trasferimento a meno che il dipendente non lo richieda.
Il trasferimento del dipendente dev’essere comunicato al Centro per l’Impiego mediante invio del modello Unilav entro 5 giorni dalla data di decorrenza.
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