Infatti, afferma l’INL, sebbene con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata. Dunque è possibile fruire dei permessi ad ore, ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.
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Legge 104: a chi spettano i permessi?
I permessi della cd. “Legge 104” possono essere richiesti, sia per sé stessi in quanto disabili sia dai familiari chiamati ad assistere il disabile. In particolare, i permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:
- disabili con contratto individuale di lavoro dipendente;
- genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
- coniuge lavoratore dipendente;
- parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
- parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti.
Legge 104: a chi non spettano i permessi?
Al contrario, i permessi non spettano:
- ai lavoratori a domicilio;
- agli addetti ai lavori domestici e familiari;
- ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per sé stessi né in qualità di genitori o familiari;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori parasubordinati.
Legge 104: a cosa si ha diritto?
In caso di riconoscimento dei permessi della “Legge 104”, si ha diritto a:
- 3 giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore;
- o, in alternativa, in riposi giornalieri di 1 o 2 ore.
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di 3 anni spettano in alternativa:
- i 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
- prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i 3 anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
- permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Legge 104: permessi per figli dai 3 ai 12 anni
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i 3 e i 12 anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i 3 anni di età ed entro 12 anni dall’ ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:
- i 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
- il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore spettano:
- i 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:
- 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
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Legge 104: calcolo dei permessi in caso di part-time
I giorni o le ore di permesso si differenziano a seconda del tipo di part time, che può essere:
- orizzontale (tutti i giorni lavorati con un orario ridotto);
- verticale (solo alcuni giorni lavorati).
Nel caso del part-time orizzontale, i giorni di permesso sono comunque 3 e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part time è di quattro ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all’orario svolto contrattualmente). In altre parole, nonostante i giorni di permesso sono tre, per ciascuna giornata che il lavoratore è assente sul posto di lavoro per permessi 104 spettano meno ore poiché inferiori sono le ore lavorate.
Più complessa è la risposta per quanto riguarda il part-time verticale. Infatti, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
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Poiché con la nota INL n. 6964 del 22 aprile 2021 sono state rappresentate – evidentemente in modo non sufficientemente chiaro – le ragioni per le quali può ritenersi senz’altro fruibile in modo frazionato il permesso durante il lavoro agile, l’Ispettorato è tornato sull’argomento con la Nota n. 7152 del 26 aprile 2021.
Infatti, precisa l’INL:
- se da un lato, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile;
- dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.
Diversamente, ove si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario.
Detta interpretazione è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro.
Laddove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso.
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