La condotta contestata era l’aver utilizzato i tre giorni di permesso retribuiti dall’Inps a scopo feriale, essendosi recata all’estero. Quindi i permessi non possono essere utilizzati come ferie per il recupero psico-fisico? Vediamolo insieme.
Per approfondire, leggi: Legge 104, chi sono i beneficiari dei permessi? Quando c’è reato di truffa?
Legge 104/92: quale funzione hanno i permessi retribuiti dall’Inps?
Ci si chiede se i giorni di permesso retribuiti, riconosciuti dall’Inps al lavoratore, autonomo o dipendente, che presti assistenza ad un parente disabile grave, siano da intendersi come posti nell’interesse della persona handicappata, al fine di garantirle una assistenza con ancora maggiore continuità, oppure a beneficio di coloro che assistono i parenti disabili.
Legge 104 permessi: qual è la ratio legis?
L’unico modo per dare soluzione al caso di specie è partire dall’analisi di quella che è la ratio legis della norma. Alla luce della stessa, infatti, l’istituto de quo appare configurabile come uno “strumento di politica socio assistenziale” teso a supportare le famiglie che si aggravano dell’impegno che comporta l’assistenza a un parente disabile.
Già nella sentenza n. 4106/16, la Cassazione aveva sottolineato come tale istituto fosse da interpretare a favore sia dei disabili gravi sia di coloro che li assistono in via continuativa.
In concreto, quindi, i permessi retribuiti erano da utilizzarsi sia al fine di conferire una maggior continuità nell’assistenza del parente disabile, sia allo scopo di assicurare ritagli di tempo al lavoratore, per lo svolgimento di esigenze personali e di quel “minimo di vita sociale” di cui gli è impedito godere durante i normali giorni lavorativi.
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Legge 104: diritto del lavoratore ad un “minimo di vita sociale”
Di conseguenza, non può ritenersi illegittimo lo svolgimento di altre attività durante il suddetto arco temporale: sarebbe irragionevole, infatti, vincolare il momento dell’assistenza dovuta al parente disabile a una fascia oraria non necessariamente indicata per i casi di specie.
Ciò soprattutto se si riflette sul fatto che, durante quelle ore, nel resto dei giorni il parente è sempre privo di assistenza. L’unico criterio con cui indirizzare i momenti dell’assistenza da fornire è l’effettivo giovamento alla persona affetta da disabilità.
LA PROTEZIONE PATRIMONIALE DEI SOGGETTI DISABILI
Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” – volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.
Giammatteo Rizzonelli – Piero Bertolaso Brisotto | 2017 Maggioli Editore
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Cassazione: inammissibile il solo ristoro psico-fisico
Il fine della norma è la migliore assistenza continua del disabile la Cassazione ha espressamente escluso che sia possibile interpretare, alla luce della ratio legis dell’art.33 comma 3, nonché della L. 104/92 complessivamente intesa, i tre giorni mensili riconosciuti ai lavoratori che assistano parenti disabili gravi come occasione di ristoro psico-fisico che prescinda dal continuare a prestare assistenza a questi ultimi.
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Figuriamoci, poi, se il riposo preteso dal lavoratore sia trascorso addirittura all’estero. I lavoratori hanno a loro disposizione istituti ad hoc disciplinati dai contratti di lavoro (ferie, permessi, malattia).
In conclusione, dunque, i permessi riconosciuti dai beneficiari della Legge 104/92 devono essere utilizzati per fornire al disabile grave una migliore assistenza in termini di continuità e presenza, nonché per garantire al dipendente un tempo sufficiente, nell’arco mensile, a curare la propria persona e a coltivare quel “minimo di vita sociale” fortemente limitato dal suo dedicare i restanti giorni del mese al parente assistito e al lavoro.
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