Legge 104: le novità in arrivo da gennaio 2025

La sperimentazione partirà in alcuni territori per estendersi in tutto il Paese dal 2026.

Paolo Ballanti 11/11/24

Dal 1° gennaio 2025 arrivano importanti modifiche alla Legge 104. Approvato in via definitiva nel Consiglio dei ministri numero 77 del 15 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta ufficiale del 14 maggio 2024 il Decreto legislativo 3 maggio 2024, numero 62 rappresenta l’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (Legge 22 dicembre 2021, numero 227).

Il provvedimento, ribattezzato Decreto Disabilità, è “il cuore della riforma, che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità” e “introduce il Progetto di vita, come strumento di accompagnamento nella vita delle persone”, stando alle parole del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, pubblicate sul portale “disabilita.governo.it”.

La riforma, in vigore dal 30 giugno 2024, opera in attuazione del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settoreriguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

L’obiettivo finale è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. I cambiamenti significativi previsti dal Decreto legislativo numero 62/2024 in materia di valutazione e assistenza delle persone con disabilità sono tuttavia soggetti ad una procedura di applicazione graduale nel tempo.
Analizziamo quindi in dettaglio le novità per la Legge 104 in arrivo da gennaio 2025.

Indice

Cambia la Legge 104: fase di sperimentazione da gennaio 2025

L’articolo 33 del Decreto Disabilità dispone, al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento della disabilità, l’avvio, dal 1° gennaio 2025, di una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative:

  • Alla valutazione di base (Capo II, D.Lgs. numero 62/2024);
  • Alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita (Capo III, D.Lgs. numero 62/2024).

In quali territori partirà la sperimentazione?

Lo scorso 24 maggio sul portale del Ministro per le Disabilità è stata pubblicata la notizia dell’individuazione delle 9 province, concordate con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle quali partirà dal 1° gennaio 2025 la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal Decreto legislativo numero 62/2024. Trattasi, nello specifico, delle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì – Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.

Cambia la Legge 104: cosa prevede la sperimentazione

Il Decreto Disabilità, come anticipato, è entrato in vigore il 30 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di seguito descritte in tabella si applicheranno nei territori interessati dalla sperimentazione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, dal 1° gennaio 2026.

ArticoloDescrizione
3Modifiche all’articolo 3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 in tema di definizione della persona con disabilità avente diritto ai sostegni
5Valutazione di base
6, commi da 1 a 8
7, comma 1
8
9, commi da 1 a 5, comma 8
10
13Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione
14Fattori incidenti sull’intensità dei sostegni
15Obblighi di informazione alla persona con disabilità
18Progetto di vita
19
20Libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni
21Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale
22Supporto per la partecipazione al procedimento
23Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita
24, commi 1, 2 e 3Unità di valutazione multidimensionale
25Valutazione multidimensionale
26Forma e contenuto del progetto di vita
27Portabilità del progetto di vita, continuità e non regressione
28, commi da 1 a 7, e 9Budget di progetto
29Referente per l’attuazione del progetto di vita
36Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali

Legge 104: definizione di persona con disabilità

Tra le principali novità della fase di sperimentazione prevista a partire dal 1° gennaio 2025 (articolo 3, Decreto legislativo numero 62/2024) figura la definizione della persona con disabilità, di cui alla Legge numero 104/1992, articolo 3. Quest’ultimo, come modificato dal Decreto Disabilità, individua come persone con disabilità coloro che presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Legge 104 aggiornata: la valutazione di base

Il Capo II del Decreto legislativo numero 62/2024 introduce la valutazione di base come il procedimento unitario e multidisciplinare destinato ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari. La valutazione (affidata in via esclusiva all’Inps dal 1° gennaio 2026) si svolge in un’unica visita collegiale e si basa sull’utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il procedimento si articola nella richiesta di visita collegiale, nello svolgimento della stessa e nell’attestazione dell’esito della valutazione di base, rappresentata da un certificato inserito nel Fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

Il procedimento valutativo di base inizia con l’invio telematico all’Inps del certificato medico introduttivo, quest’ultimo rilasciato dai medici in servizio presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.

Leggi anche: Legge 104, articolo 3 comma 3: guida alle agevolazioni per disabili gravi

Legge 104: il progetto di vita e la valutazione multidimensionale

Il Capo III del Decreto Disabilità definisce il progetto di vita quale strumento destinato a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorarne le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Il progetto di vita individua gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.

Il compito di elaborare il progetto di vita è affidato all’unità di valutazione multidimensionale, formata da:

  • Persona con disabilità;
  • Esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
  • La persona di supporto;
  • Un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
  • Uno o più professionisti sanitari designati dall’azienda sanitaria;
  • Un rappresentante dell’istituzione scolastica.

Il progetto di vita è elaborato all’esito della valutazione multidimensionale, articolata in quattro fasi:

  • Rilevazione degli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e aspettative;
  • Individuazione delle barriere e dei facilitatori negli ambiti di vita prescelti;
  • Valutazione inerente al profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e alla qualità di vita, in relazione alle priorità della persona con disabilità;
  • Definizione degli obiettivi da realizzare con il progetto di vita.

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