Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore importanti modifiche alla Legge 104.
Il Decreto legislativo 62 del 3 maggio 2024 ha introdotto un’importante riforma delle procedure di accertamento della disabilità, nell’ottica di semplificare i processi e migliorare l’esperienza degli utenti.
Tra le principali novità c’è l’introduzione di una valutazione di base, come procedimento destinato ad accertare la condizione di disabilità, affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027.
Il D.Lgs. numero 62/2024, ribattezzato Riforma della Disabilità, prevede tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2025 una prima fase di sperimentazione delle novità in nove province italiane quali Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.
Numero ulteriormente esteso con il decreto Milleproroghe, che ha portato la sperimentazione in altre 11 nuove province (Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta), portando così il numero complessivo a 20, e prolungando il periodo di test da 12 a 24 mesi.
Queste modifiche garantiscono un periodo adeguato per valutare l’efficacia delle nuove disposizioni che partiranno poi sull’intero territorio nazionale da gennaio 2027.
Alla luce di quanto appena descritto analizziamo in dettaglio le novità in vigore nell’anno corrente.
Analizziamo quindi in dettaglio le novità per la Legge 104 in vigore da gennaio 2025.
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Indice
- Cambia la Legge 104: fase di sperimentazione da gennaio 2025
- Il nuovo certificato medico introduttivo e la Valutazione di base
- Nuova procedura di invio dati socio-economici
- I medici certificatori
- Firma digitale facoltativa
- Tutorial per medici certificatori
- 20 Province incluse nella sperimentazione
- Legge 104: definizione di persona con disabilità
- Legge 104: la valutazione di base
- Legge 104: il progetto di vita e la valutazione multidimensionale
Cambia la Legge 104: fase di sperimentazione da gennaio 2025
L’articolo 33 del Decreto Disabilità dispone, al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento della disabilità, l’avvio, dal 1° gennaio 2025, di una procedura di sperimentazione, volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative:
- Alla valutazione di base (Capo II, D.Lgs. numero 62/2024);
- Alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita (Capo III, D.Lgs. numero 62/2024).
Il nuovo certificato medico introduttivo e la Valutazione di base
Il nuovo procedimento di accertamento della condizione di disabilità, che porta poi al riconoscimento della Legge 104, prende avvio con l’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo, il quale è poi inserito nel fascicolo sanitario elettronico.
Il certificato rappresenta, a tutti gli effetti, l’unica modalità per la presentazione dell’istanza per l’accertamento della disabilità, che non dev’essere più completata con l’invio della domanda amministrativa da parte del cittadino o di intermediari.
La firma digitale
A seguito della compilazione, il medico provvede a firmare digitalmente il certificato e a trasmetterlo all’INPS in via telematica.
La ricevuta di trasmissione del certificato dev’essere stampata dal medico e consegnata all’interessato, tenuto ad apporre la propria firma. La copia firmata dev’essere conservata dal medico certificatore.
L’esito della valutazione di base è attestato da un certificato (con validità non limitata nel tempo), acquisito anch’esso al fascicolo sanitario elettronico.
La convocazione a visita
La lettera di convocazione a visita per la Valutazione di base è spedita all’interessato con raccomandata A/R e contiene data, ora e luogo della visita.
I dati della convocazione sono altresì disponibili sul “Portale della disabilità”.
Accertamento sanitario
La condizione di disabilità è determinata con un unico procedimento accertativo, che riguarda contemporaneamente i livelli di sostegno e di sostegno intensivo (ai sensi della Legge numero 104/1992), l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile e l’inclusione scolastica.
L’accertamento è svolto dalle nuove Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da due medici di nomina INPS, un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria e infine una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le UVB sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale.
Dati socio-economici
Dal momento in cui il certificato medico introduttivo è inviato all’INPS, l’interessato, al fine di accelerare i tempi di erogazione delle prestazioni economiche eventualmente previste dalla normativa, può trasmettere i dati socio-economici attraverso l’apposita piattaforma del sito “inps.it”.
Leggi anche Cambia la Legge 104: le novità in vigore nel 2024 e quelle dal 2025
Nuova procedura di invio dati socio-economici
Come chiarito dall’INPS nel Messaggio del 18 marzo 2025, numero 950 pur alla luce della Riforma della Disabilità, la separazione tra l’accertamento di quest’ultima e la verifica delle condizioni socio-economiche è rimasta invariata.
Ne consegue che la trasmissione delle informazioni socio-economiche può essere effettuata dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore, accedendo al nuovo servizio rilasciato sul portale “inps.it” denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.
Grazie al servizio, i soggetti in possesso di SPID (almeno di livello 2), CNS o CIE 3.0 possono autocertificare e trasmettere le proprie condizioni reddituali, familiari, lavorative e ogni altra informazione richiesta dall’INPS per consentire la verifica del diritto all’eventuale prestazione economica.
La stessa piattaforma può essere utilizzata dalle Associazioni di categoria.
Il servizio è invece disponibile per gli Istituti di patronato collegandosi al “Portale dei Patronati” sempre del sito “inps.it”.
Con riguardo alle domande di invalidità civile inoltrate entro il 31 dicembre 2024 negli ambiti territoriali interessati dalla sperimentazione nonché in tutte le altre province non ancora coinvolte nell’attuazione della riforma, si continuerà ad utilizzare l’attuale procedura di inserimento dei dati socio-economici, disponibile su “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
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I medici certificatori
I medici che si profilano per la prima volta per la compilazione e la trasmissione all’INPS del certificato medico introduttivo devono richiedere l’apposita abilitazione attraverso l’invio all’Istituto del modulo AP110.
Dal 1° gennaio 2025, per facilitare la compilazione del certificato nel corso della fase sperimentale della riforma, la procedura online “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del sito “inps.it” indirizza il medico a seconda della provincia di domicilio / residenza, che deve selezionare su indicazione del cittadino.
Se il domicilio è ricompreso in una delle nove province in sperimentazione, la procedura telematica indirizza il medico alla compilazione del nuovo certificato introduttivo, da firmare digitalmente, il quale costituisce l’istanza di valutazione della condizione di disabilità, senza più necessità di presentazione della domanda amministrativa.
Al contrario, se il domicilio o la residenza ricade nelle altre province del territorio nazionale, la procedura indirizza il medico alla compilazione del vecchio certificato, che dev’essere associato entro 90 giorni alla domanda amministrativa di invalidità civile.
Firma digitale facoltativa
In un’ottica di semplificazione e allo scopo di migliorare l’utilizzo della nuova procedura di invio del certificato medico introduttivo durante la fase di sperimentazione della Riforma della Disabilità, l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore è, come precisato dall’INPS con il Messaggio 21 febbraio 2025 numero 662, da intendersi facoltativa.
Tutorial per medici certificatori
In considerazione della portata innovatrice della riforma e al fine di assicurare supporto ai medici certificatori, l’INPS ha reso nota con il Messaggio 3 marzo 2025 numero 764 la pubblicazione del tutorial su: certificato medico introduttivo; allegazione documentazione sanitaria; firma digitale e invio.
Il tutorial è disponibile sul portale “inps.it” nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”.
La guida, il cui obiettivo è facilitare la compilazione del nuovo certificato introduttivo, può essere scaricata in formato .pdf.
Nel documento vengono riepilogate le attività che il medico deve porre in essere nelle fasi di compilazione del certificato, e di allegazione della documentazione sanitaria, nonché le modalità di utilizzo del software di firma digitale.
20 Province incluse nella sperimentazione
Il Decreto legislativo numero 62/2024 ha previsto, come noto, una fase sperimentale della Riforma della Disabilità da attuare, a partire dallo scorso 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2025, nelle nove province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste.
A norma del successivo Decreto Milleproroghe 2025 (approvato con D.L. numero 202/2024) la fase di sperimentazione è stata estesa sino al 31 dicembre 2026, coinvolgendo peraltro, a partire dal 30 settembre 2025, altre undici province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta. Il numero complessivo è quindi ora arrivato a 20.
Per le province non interessate dalla sperimentazione continua ad essere applicata la tradizionale procedura di riconoscimento dell’invalidità civile, descritta dalla Circolare INPS 17 febbraio 2025, numero 42.
A partire dal 1° gennaio 2027 la nuova disciplina di accertamento della disabilità, affidata in via esclusiva all’INPS, debutterà su tutto il territorio nazionale.
In questo modo, commenta l’Istituto, si assicura la gestione della visita per la disabilità ad “un unico ente pubblico, snellendo il processo attraverso la trasmissione telematica del certificato medico” (news sul portale “inps.it – INPS Comunica – Notizie – Riforma della Disabilità: INPS recepisce le nuove norme”).
Legge 104: definizione di persona con disabilità
Tornando al cuore della riforma della disabilità, tra le principali novità della fase di sperimentazione prevista a partire dal 1° gennaio 2025 (articolo 3, Decreto legislativo numero 62/2024) figura la definizione della persona con disabilità, di cui alla Legge numero 104/1992, articolo 3. Quest’ultimo, come modificato dal Decreto Disabilità, individua come persone con disabilità coloro che presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.
Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Legge 104: la valutazione di base
Il Capo II del Decreto legislativo numero 62/2024 introduce la valutazione di base come il procedimento unitario e multidisciplinare destinato ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari. La valutazione (affidata in via esclusiva all’Inps dal 1° gennaio 2027) si svolge in un’unica visita collegiale e si basa sull’utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il procedimento si articola nella richiesta di visita collegiale, nello svolgimento della stessa e nell’attestazione dell’esito della valutazione di base, rappresentata da un certificato inserito nel Fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
Il procedimento valutativo di base inizia con l’invio telematico all’Inps del certificato medico introduttivo, quest’ultimo rilasciato dai medici in servizio presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.
Leggi anche: Legge 104, articolo 3 comma 3: guida alle agevolazioni per disabili gravi
Legge 104: il progetto di vita e la valutazione multidimensionale
Il Capo III del Decreto Disabilità definisce il progetto di vita quale strumento destinato a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorarne le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
Il progetto di vita individua gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.
Il compito di elaborare il progetto di vita è affidato all’unità di valutazione multidimensionale, formata da:
- Persona con disabilità;
- Esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
- La persona di supporto;
- Un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
- Uno o più professionisti sanitari designati dall’azienda sanitaria;
- Un rappresentante dell’istituzione scolastica.
Il progetto di vita è elaborato all’esito della valutazione multidimensionale, articolata in quattro fasi:
- Rilevazione degli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e aspettative;
- Individuazione delle barriere e dei facilitatori negli ambiti di vita prescelti;
- Valutazione inerente al profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e alla qualità di vita, in relazione alle priorità della persona con disabilità;
- Definizione degli obiettivi da realizzare con il progetto di vita.
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