Con l’obiettivo di fornire utili chiarimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni, l’INPS è intervenuta con i Messaggi del 4 agosto 2022 numero 3066 e del 5 agosto 2022 numero 3096.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Conciliazione vita-lavoro: le novità su smart working e maternità
Legge 104: permessi retribuiti
Il D.Lgs. numero 105/2022 interviene (articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) in materia di permessi retribuiti in favore dei familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità, previsti dall’articolo 33 comma 3 della Legge numero 104/1992.
La principale modifica riguarda la scomparsa del sistema del cosiddetto “referente unico”, in base al quale (eccezion fatta per i genitori) non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per assistere la stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il nuovo articolo 33 prevede infatti che, fermo restando “il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti” i quali possono fruirne “in alternativa tra loro”.
Di conseguenza, precisa l’INPS, a far dal 13 agosto 2022 più soggetti aventi diritto potranno chiedere all’Istituto l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, in alternativa tra loro, per assistere la stessa persona disabile grave.
Ricordiamo che, ai sensi del citato articolo 3 comma 3, i tre giorni di permesso mensile spettano (previa domanda da trasmettere all’INPS) a:
- Coniuge;
- Parte dell’unione civile;
- Convivente di fatto;
- Parenti o affini entro il secondo grado.
La possibilità di fruire dei permessi è estesa a parenti ed affini entro il terzo grado, nel caso in cui:
- Genitori;
- Coniuge;
- Parte dell’unione civile;
- Convivente di fatto;
abbiano compiuto 65 anni ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, siano deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative giuridicamente assimilabili a quelle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.
Una volta accolta la domanda, l’INPS segnala l’esito positivo all’interessato, il quale dovrà darne comunicazione al datore di lavoro.
A decorrere dalla data indicata nella comunicazione di accoglimento dei permessi, il lavoratore ha il diritto di assentarsi, con retribuzione a carico dell’Istituto, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Smart working
Il Decreto numero 105 inserisce il comma 6-bis all’articolo 33 della Legge 104, in materia di accesso al lavoro agile o smart-working.
Si prevede infatti che i lavoratori che usufruiscono dei permessi “di cui ai commi 2 e 3” (genitori ed altri familiari) hanno “diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile” o ad altre forme di lavoro flessibile.
Restano comunque ferme “le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato”.
Parità di genere
Il nuovo comma 7-ter aggiunto all’articolo 33 della Legge 104, afferma che “il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo” verificatisi nei due anni precedenti la richiesta della certificazione della parità di genere (o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome) “impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.
Legge 104: congedo straordinario
All’interno del Decreto legislativo numero 105 non sono mancate le modifiche all’impianto del congedo straordinario biennale, riconosciuto in favore dei familiari di persona con handicap grave.
Nel sostituire l’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. numero 151/2001 si introduce il “convivente di fatto di cui all’articolo 1 comma 36” della Legge 20 maggio 2016 numero 76, tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo in parola.
Di conseguenza, a far data dal 13 agosto 2022, il congedo spetta con il seguente ordine di priorità:
- Coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
- Padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016;
- Uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori ed i figli conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli / sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Da ultimo, si ammette il diritto al congedo “anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta” di assentarsi, a patto che sia garantita per tutto il periodo interessato.
Domanda e retribuzione
Scopo del congedo straordinario è garantire un periodo non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del beneficiario (con riferimento a ciascuna persona portatrice di handicap), al fine di assentarsi e ricevere comunque la retribuzione a carico dell’INPS (anticipata in busta paga dall’azienda).
Per aver diritto al congedo, il lavoratore è tenuto a trasmettere apposita domanda telematica all’Istituto.
Congedo parentale
Il Decreto legislativo numero 105 non ha risparmiato la disciplina in materia di congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti (articolo 2, comma 1, lettera i).
In questo caso le modifiche sono state commentate dall’INPS con il Messaggio del 4 agosto 2022 numero 3066.
Alla luce della novella normativa i periodi indennizzabili di congedo parentale sono:
- Alla madre tre mesi (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) ovvero dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento;
- Al padre tre mesi (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- Tre mesi aggiuntivi per entrambi i genitori, in alternativa tra loro, nel limite massimo complessivo di nove mesi (in luogo di sei).
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, previsti dall’articolo 32 del Decreto numero 151, in particolare:
- Per la madre, sei mesi di congedo per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- Per il padre, sei mesi di congedo (elevabili a sette nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) con riferimento ad ogni figlio entro i primi dodici anni di vita ovvero dall’ingresso in famiglia (in caso di adozione o affidamento);
- Entrambi i genitori hanno a disposizione dieci mesi di congedo complessivi (elevabili ad undici se il padre si astiene per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Genitore solo
A beneficio del genitore solo, sono riconosciuti undici mesi (e non più dieci) di congedo parentale, di cui nove mesi (in luogo di sei) indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo (previsione introdotta dal Decreto numero 105) deve intendersi anche colui che ha l’affidamento esclusivo del figlio.
Periodi di congedo oltre i nove mesi
I periodi di congedo eccedenti i nove mesi sono indennizzabili ad entrambi i genitori (o per il genitore solo) sino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
L’indennità a carico INPS (anticipata di norma in busta paga dal datore di lavoro), spetta a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte “l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria” (Messaggio INPS).
L’indennità, conclude l’Istituto, è “calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23” del Decreto legislativo numero 151/2001.
L’alternativa dei permessi Legge 104
Il nuovo articolo 33 comma 2 della Legge numero 104 concede ai genitori del minore con disabilità grave, di chiedere, ai rispettivi datori di lavoro, di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Legge 104 e congedi: come presentare le nuove domande
I due messaggi INPS sopra citati precisano che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è comunque possibile, a decorrere dal 13 agosto 2022, fruire di permessi e congedi secondo le novità del Decreto numero 105:
- Presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (per permessi retribuiti e congedo straordinario, con la precisazione per quest’ultimo di allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza di fatto);
- Presentando una richiesta al proprio datore di lavoro (per il congedo parentale) regolarizzando successivamente la fruizione, mediante presentazione della domanda telematica all’INPS, non appena sarà aggiornata la piattaforma.
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