Quanto appena esplicitato vale sicuramente peri i lavoratori dipendenti che sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Come vanno calcolati i permessi della Legge 104 in regime di part-time?
Si calcolano solo i giorni di lavoro effettivamente prestati o bisogna togliere i giorni di malattia, ferie, festivi dal computo di maturazione? La risposta alla domanda non è sempre univoca e dipende soprattutto dal tipo di part-time che si ha con il proprio datore di lavoro, ossia orizzontale o misto, e dalla percentuale.
Sicuramente i permessi spettano comunque, anche in regime di part-time. Andiamo quindi in ordine e vediamo a quanti giorni o ore di permessi si ha diritto in caso di part-time.
Legge 104: calcolo dei permessi in caso di part time orizzontale
Partiamo dal part-time orizzontale, ossia quando il lavoratore presta la propria attività lavorativa tutti i giorni con orario ridotto (es. 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì). In tal caso, l’INPS ha più volte confermato che i giorni di permessi sono comunque tre, ma corrispondono alle ore contrattualmente previste.
Cosa significa? Che nonostante si mantengono i tre giorni di permessi, per ciascuna giornata che il lavoratore è assente sul posto di lavoro per permessi 104 spettano meno ore poiché inferiori sono le ore lavorate.
Legge 104: calcolo dei permessi in caso di part-time verticale?
Molto più complessa è la questione per quanto concerne il part-time verticale, ossia quando il lavoratore presta la propria attività lavorativa solo alcuni giorni della settimana (sia ad orario pieno che ridotto se la percentuale è inferiore al 50%).
In quest’ultimo caso, l’INPS ha affermato che il numero dei giorni di permessi spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione:
- x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)
Prendiamo il caso di un lavoratore che ha in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale di 16 ore alla settimana, secondo il seguente orario:
- lunedì: 8:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30 (8 ore)
- martedì: 8:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30 (8 ore)
- mercoledì: 0 ore;
- giovedì: 0 ore;
- venerdì: 0 ore.
Si riporta un esempio di 16 giorni di lavoro al mese su un totale di 22 giorni lavorativi teoricamente eseguibili. Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) prevede la settimana corta, ossia dal lunedì al venerdì. In questo caso, il calcolo andrebbe così effettuato:
- x : 8 = 3 : 22
Perciò:
- x = 24 : 22;
- x = 1,09 (gg. di permesso, da arrotondare per difetto a 1).
Nel mese considerato spetterà un solo giorno di permesso.
Legge 104: e se il lavoratore è assente per malattia?
Ma cosa succede se il lavoratore si assenta dal lavoro per malattia o per fruire di qualsiasi altro permesso? La riposta ci è stato fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 24/2012, il quale afferma esplicitamente che, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di tali permessi (malattia, ferie, permessi sindacali, maternità obbligatoria e facoltativa, ecc.), non è possibile per il datore di lavoro effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi della Legge 104, in quanto trattasi comunque di assenze «giustificate», riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.
L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili della Legge 104, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento