Legge 104: tutte le agevolazioni sul lavoro per chi assiste disabili

Paolo Ballanti 17/01/19
La Legge 104 prevede una serie di misure pensate per incontrare i bisogni di chi assiste soggetti con handicap. Dai permessi retribuiti sino alla scelta della sede di lavoro vediamo nello specifico quali sono le agevolazioni introdotte dalla normativa.

La legge 104 del 1992 è una legge pensata per tutelare e promuovere i diritti, l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili e dei loro familiari che se ne prendono cura. E come tale prevede, per chi chiede di diventarne beneficiario molte agevolazioni fiscali e benefici.

Hanno diritto a chiedere di diventare beneficiari della 104:

  • Disabili gravi
  • Genitori di figli disabili gravi
  • Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di familiari disabili gravi
  • Parenti e affini entro il 3° grado di disabili gravi
  • Stranieri o apolidi che abbiano residenza, domicilio o dimora stabile in Italia

Consulta lo speciale Legge 104 

Agevolazioni Legge 104: i permessi retribuiti

Hanno diritto a ore o giorni di permesso retribuito i lavoratori dipendenti genitori del disabile (anche se adottivi o affidatari) e il coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado del disabile (entro il 3° grado se i genitori o il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente hanno compiuto i 65 anni di età ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente o sono deceduti o mancanti).

Per ottenere i permessi è necessario presentare apposita domanda all’INPS in modalità telematica, allegando i documenti a riprova della disabilità. Eventuali variazioni successive devono essere comunicate entro 30 giorni.

I permessi spettano a chi assiste soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale con le caratteristiche della gravità, accertata dall’ASL.

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Il datore, che non ha alcuna discrezionalità in merito al riconoscimento dei permessi, può eventualmente chiedere al dipendente una programmazione dei giorni di assenza a condizione che:

  • Il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
  • Non venga compromesso il diritto del disabile ad avere un’effettiva assistenza;
  • La programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.

I permessi spettano nel limite di 3 giorni al mese anche continuativi ad un solo lavoratore per assistere lo stesso disabile (cosiddetto referente unico), a patto che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno.

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Discorso diverso per i genitori del figlio disabile:

  • Fino all’età di 3 anni, possono chiedere alternativamente il prolungamento del congedo parentale per un periodo complessivo (compreso il congedo ordinario) non superiore a 3 anni (da fruire entro il 12° anno di età), 2 ore di permesso giornaliero ovvero 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • Dai 3 ai 12 anni di età del figlio, chiedere il prolungamento del congedo parentale (nei limiti sopra citati) o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • Per i figli di età superiore ai 12 anni, i genitori hanno diritto unicamente ai 3 giorni mensili.

In caso di figli gemelli, entrambi colpiti da disabilità, le ore di permesso spettanti raddoppiano.

La retribuzione per le assenze legate ai permessi 104 è a carico dell’INPS, con il datore che ne anticipa l’importo in busta paga salvo poi recuperarlo in F24 sui contributi dovuti, eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto.

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Agevolazioni Legge 104: congedo straordinario

A beneficio dei lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile è riconosciuto un congedo straordinario retribuito della durata di 2 anni (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente. Per i periodi di assenza, il trattamento economico è a carico dell’INPS, nonostante le somme vengano anticipate dal datore in busta paga (per poi essere recuperate sui contributi da versare con F24), fatti salvi i casi di pagamento diretto.

Il congedo è riconosciuto ad un solo lavoratore per assistere la stessa persona disabile, e nel rispetto di un preciso ordine. Ciò significa che se l’avente diritto in via prioritaria manca, è deceduto o è portatore di patologie invalidanti, il diritto si trasferisce a chi rientra nella categoria successiva:

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
  • Figlio convivente;
  • Fratelli o sorelle conviventi;
  • Parenti o affini entro il 3° grado.

Il congedo spetta a condizione che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Agevolazioni Legge 104: sede di lavoro

I familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Gli stessi possono rifiutarsi di essere trasferiti ad altra sede, eccezion fatta per i casi di incompatibilità, qualora ad esempio la presenza del lavoratore sia all’origine di tensioni e contrasti, con conseguenze sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa (Cassazione sentenze n. 24775/2013 e n. 16102/2009).

I familiari interessati da queste tutele sono:

  • Coniugi (o parti dell’unione civile), conviventi, parenti o affini entro il 2° grado;
  • Parenti o affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) del disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti).

Agevolazioni Legge 104: rifiuto del lavoro notturno

Il lavoratore o la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile può rifiutarsi di prestare lavoro notturno, da intendersi come l’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Paolo Ballanti

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