Le testate telematiche non sono “stampa periodica” alla stregua della legge penale

Ius On line 22/12/11
Scarica PDF Stampa

Suprema Corte di Cassazione – Sezione civile, 16 luglio 2010, sentenza n. 1907

Parti: XXX c. YYY

FATTO

La vicenda trae origine dalla pubblicazione su una testata telematica di una lettera ritenuta diffamatoria in quanto lesiva della reputazione e dell’onore di un noto personaggio politico e dei suoi collaboratori.

DECISIONE

Si tratta di una decisione che ha affrontato la questione dell’applicabilità al gestore di una testata telematica delle disposizioni dettate dall’art. 57 c.p. in materia di reati commessi col mezzo della stampa periodica.

Il Supremo Collegio, in merito all’assimilabilità del “contenuto” diffuso in rete allo “stampato”, ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 47/1948, affinché possa parlarsi di “stampa” devono ricorrere alcuni presupposti necessari, tra i quali: i) la sussistenza di una riproduzione tipografica; ii) la destinazione alla pubblicazione ed alla diffusione al pubblico dell’opera tipografica.

In tale contesto, secondo la Corte, la circostanza che una pagina web possa essere stampata non assume alcuna rilevanza, considerato che ciò può non essere possibile per alcuni contenuti diffusi in rete (come ad esempio per i video) e comunque che tale attività è pur sempre rimessa al libero arbitrio del singolo utente. In altre parole, i contenuti web non riproducono stampati.

Peraltro, in forza di quanto disposto dagli artt. 14 e seguenti del D.lgs. 70/2003, il fornitore di servizi telematici non è tenuto, a differenza del direttore di stampa, ad effettuare alcun controllo preventivo sulle informazioni veicolate in rete, mentre incorre in un’ipotesi di responsabilità a titolo di concorso (e non ex art. 57 c.p.) soltanto se a conoscenza dell’illiceità dei contenuti diffusi dall’utente.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

Ius On line

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento